Sentenza n. 419/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'accertamento dell’illegittimità dell’inadempimento dal Comune di Bojano e dalla Regione Molise, ciascuno per quanto di competenza, rispetto all’obbligo di procedere alla riclassificazione urbanistica, a seguito della decadenza del vincolo espropriativo, delle aree di sua proprietà site nel Comune di Bojano e catastalmente individuate al foglio 50, p.lle 1873, 1788 e 1869, richiesta a suo tempo dall’interessato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Bojano e dalla Regione Molise sulle diffide volte alla conclusione del procedimento di riclassificazione urbanistica di tre particelle, dopo la deliberazione comunale di variante del 24 novembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario ha agito contro l’inerzia del Comune di Bojano e della Regione Molise, nonostante le diffide del 24 aprile e del 3 settembre 2025, per ottenere la conclusione del procedimento di riclassificazione urbanistica delle particelle 1873, 1788 e 1869 del foglio 50, a seguito della decadenza del vincolo espropriativo. Il Comune, con deliberazione consiliare n. 34 del 24 novembre 2025, aveva disposto una variante parziale al PRG riclassificando le aree da zona P e V2 a zona BA1, ma la procedura non era stata completata con gli adempimenti successivi. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inadempimento, l’ordine di provvedere e la nomina di un commissario ad acta. La Regione ha eccepito la propria estraneità, sostenendo che la ri-pianificazione spettasse al Comune; il Comune non si è costituito e non ha adempiuto all’ordinanza istruttoria. Dall’istruttoria è emerso che il Comune aveva trasmesso la delibera alla Regione il 16 febbraio 2026 con richiesta di parere; la Regione aveva rilasciato il parere paesaggistico ex art. 146 d.lgs. 42/2004, ma non aveva concluso l’istruttoria per il parere previsto dall’art. 89 d.P.R. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione regionale di estromissione, poiché la Regione era coinvolta nel procedimento ancora in corso e doveva esprimere il parere di propria competenza. Ha ritenuto ammissibile l’azione avverso il silenzio, proposta entro i termini, e ha accertato che sussisteva l’obbligo delle amministrazioni di concludere il procedimento, ciascuna per le proprie competenze. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti indicati, dichiarando illegittima l’inerzia e ordinando agli enti di adottare gli atti necessari alla riclassificazione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di perdurante inadempimento comunale, il Dirigente responsabile dell’Area Terza della Regione Molise è nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, che interverrà su specifica richiesta del ricorrente entro l’ulteriore termine di 60 giorni. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
In via preliminare, il Collegio rileva l’ammissibilità dell’azione proposta ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. innanzi al Giudice Amministrativo.
L’azione contro il silenzio è ammissibile per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e la tutela conseguente.
art. 31, comma 2, c.p.a.
L’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E’ fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
L’azione avverso il silenzio è proponibile finché permane l’inadempimento e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine procedimentale; nel caso concreto il ricorso è stato proposto nei termini.
art. 89 d.P.R. 380/2001
Sussiste, pertanto, l’obbligo giuridico delle Amministrazioni intimate di adottare i provvedimenti di rispettiva competenza ai fini della conclusione del procedimento di riclassificazione in esame, adempimento per il quale si assegna il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua notifica se anteriore.
Il procedimento di riclassificazione non è concluso finché non è reso il parere regionale richiesto ai sensi dell’art. 89; l’amministrazione competente deve completare l’istruttoria e adottare gli atti di propria competenza.
Massime di principio
- Quando una procedura di riclassificazione urbanistica richiede atti o pareri di competenza sia comunale sia regionale, ciascuna amministrazione è tenuta a compiere gli adempimenti di propria competenza e a concorrere alla conclusione del procedimento; la Regione non può essere estromessa dal giudizio sul silenzio se il procedimento è ancora in corso presso i suoi uffici.
- L’adozione da parte del Comune di una deliberazione di variante non esaurisce il procedimento di riclassificazione quando residuano pareri regionali necessari: l’azione avverso il silenzio può condurre all’accertamento dell’obbligo degli enti di completare gli adempimenti rispettivi entro un termine giudiziale.
- In caso di persistente inadempimento rispetto all’ordine giudiziale di provvedere, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, con intervento subordinato alle modalità e ai termini stabiliti dal giudice.
Come è indicizzato
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