Cassazione Penale, Ordinanza n. 05145/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, precisando che non vi è condanna del ricorrente alle spese processuali perché il venir meno dell'interesse è dipeso da una causa sopravvenuta non imputabile al ricorrente, senza soccombenza neppure virtuale.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un'ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro; tuttavia, prima della decisione della Cassazione, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso con procura speciale autenticata dal difensore. La rinuncia è stata motivata da sopravvenuta carenza di interesse, poiché era stato autorizzato l'accesso del medico presso l'istituto penitenziario, venendo così meno l'utilità concreta della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 568 c.p.p.
richiamato solo implicitamente come quadro dell'impugnazione, ma nel testo non è specificata una norma processuale diversa dalla disciplina dell'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse; la decisione si fonda sulla rinuncia al ricorso e sulla mancanza di soccombenza
art. 591 c.p.p.
la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, escludendo però la condanna alle spese in assenza di soccombenza della parte ricorrente
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166
le Sezioni Unite sono richiamate per il principio secondo cui, in caso di sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, non vi è soccombenza neppure virtuale e non segue condanna alle spese
Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 256225
richiamata a sostegno dello stesso principio sulla mancanza di soccombenza e sulla non debenza delle spese in caso di sopravvenuta carenza di interesse
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, il ricorrente rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da una causa non imputabile alla sua condotta, il ricorso va dichiarato inammissibile.
- La sopravvenuta cessazione dell'interesse alla decisione esclude la soccombenza, anche solo virtuale, con conseguente non applicazione della condanna alle spese processuali.
- La rinuncia al ricorso con procura speciale, se sorretta da una sopravvenienza che rende inutile la decisione, determina la definizione del giudizio senza esame del merito dell'impugnazione.
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