Sentenza n. 620/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 585/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 2 febbraio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 585/2024, relativa all'attribuzione della Carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 585/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stata riconosciuta la Carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per € 500,00 annui e complessivi € 1.500,00. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, che non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale, chiedendo l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire la prova dell'integrale esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza del Tribunale di Milano risultava passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., era stata notificata all'Amministrazione in copia conforme e, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei tre anni scolastici, per complessivi € 1.500,00. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con attivazione su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e con 120 giorni successivi per l'esecuzione. Ha escluso il compenso del commissario, ritenendo l'attività ricompresa nei suoi compiti istituzionali. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, reputandola eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua in ragione dell'esiguità del debito. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e
Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora in sede di ottemperanza; la penalità può essere negata quando, in concreto, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua rispetto all'entità del debito.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore deve decorrere prima dell'esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni.
art. 324 c.p.c.
Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce presupposto per la sua esecuzione in sede di ottemperanza.
art. 474 c.p.c.
Ai fini esecutivi, il titolo deve essere una sentenza dotata di attestazione di conformità.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica del docente, riconosciuta nel caso concreto per € 500,00 annui relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale.
Massime di principio
- È ammissibile il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione soccombente non abbia dimostrato l'integrale adempimento dell'obbligo posto a suo carico.
- Prima di procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti di un'amministrazione, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notificazione, presso la sede del debitore, del titolo esecutivo in copia conforme.
- In sede di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, per assicurare l'esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo all'entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 348/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →