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Sentenza

Sentenza n. 620/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 585/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 2 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202502662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 585/2024, relativa all'attribuzione della Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 585/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stata riconosciuta la Carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per € 500,00 annui e complessivi € 1.500,00. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, che non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale, chiedendo l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire la prova dell'integrale esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza del Tribunale di Milano risultava passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c., era stata notificata all'Amministrazione in copia conforme e, al momento della proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di erogare entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza € 500,00 per ciascuno dei tre anni scolastici, per complessivi € 1.500,00. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con attivazione su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e con 120 giorni successivi per l'esecuzione. Ha escluso il compenso del commissario, ritenendo l'attività ricompresa nei suoi compiti istituzionali. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, reputandola eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua in ragione dell'esiguità del debito. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e

    Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora in sede di ottemperanza; la penalità può essere negata quando, in concreto, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua rispetto all'entità del debito.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore deve decorrere prima dell'esecuzione giudiziale nei confronti delle amministrazioni.

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce presupposto per la sua esecuzione in sede di ottemperanza.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini esecutivi, il titolo deve essere una sentenza dotata di attestazione di conformità.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica del docente, riconosciuta nel caso concreto per € 500,00 annui relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale.

Massime di principio

  • È ammissibile il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione soccombente non abbia dimostrato l'integrale adempimento dell'obbligo posto a suo carico.
  • Prima di procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti di un'amministrazione, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notificazione, presso la sede del debitore, del titolo esecutivo in copia conforme.
  • In sede di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, per assicurare l'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo all'entità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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