Cassazione Penale, Sentenza n. 41855/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 20/05/2024 che aveva rigettato il riesame della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata il 22/04/2024 dal GIP di Trani per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche continuata in concorso (art. 640-bis cod. pen.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: contestava che il Tribunale avesse ritenuto priva di rilievo la e-mail del commercialista Monaco, con la quale questi dichiarava di aver consegnato la smart card aziendale a Fieni Gigliola il 9/06/2022 (sostendo che costei avrebbe potuto consegnarla successivamente all'imputato); secondo la difesa il Tribunale avrebbe posto indebitamente a carico dell'imputato l'onere di provare la propria innocenza. In memoria successiva la difesa ha anche dedotto carenza del dolo specifico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto logica la motivazione del Tribunale del riesame: la e-mail indicata non era stata valutata come elemento di prova a carico, ma semplicemente come insufficiente a costituire un elemento dirimente a favore del ricorrente, posto che era plausibile che la Fieni avesse successivamente consegnato la carta all'imputato (il che avrebbe dato occasione al reato). La Corte ha inoltre richiamato altri elementi a carico, primo fra tutti la qualità di legale rappresentante e amministratore della società titolare del fittizio credito d'imposta di euro 43.000,00. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, in base alla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.186/2000), è altresì condannato a versare in via equitativa la somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
reato contestato: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche continuata in concorso
La norma individua il reato contestato; la Corte ha valutato gli elementi di fatto alla luce della contestazione, rilevando che le osservazioni difensive (sulla catena di possesso della smart card e sulla carenza del dolo specifico) non erano sufficienti a escludere il quadro indiziario posto a base della misura cautelare
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato per la condanna alle spese del procedimento
La norma è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/06/2000
richiamata nella motivazione in relazione all'eventuale versamento alla cassa delle ammende
La Corte ha richiamato il principio costituzionale che consente l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende anche senza ritenere che il ricorso sia stato presentato con una colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; su questa base è stato determinato in via equitativa il versamento di euro tremila
Massime di principio
- In sede di riesame cautelare e di cassazione la prova della colpevolezza resta a carico dell'accusa; tuttavia elementi difensivi che escludano un nesso probatorio non sono automaticamente decisivi se il giudice ritiene che permangano elementi indiziari rilevanti.
- La circostanza che un terzo abbia avuto materiale (es. smart card) non esclude di per sé la responsabilità dell'imputato se è plausibile che il terzo lo abbia successivamente messo in condizione di agire; la catena di custodia/possesso è elemento da valutare ma non sempre dirimente.
- Il ruolo di legale rappresentante/amministratore di una società collegata alla frode costituisce un elemento fattuale che può rafforzare il quadro indiziario a supporto di misure cautelari.
- Le doglianze sulla presunta inversione dell'onere della prova devono dimostrare concretamente che il giudice ha richiesto alla difesa di provare l'innocenza; contestazioni meramente deduttive senza elementi nuovi sono spesso inammissibili.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e, in base alla giurisprudenza costituzionale, anche il versamento di una somma alla cassa delle ammende determinata equitativamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41709/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41713/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41714/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41715/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41716/2024 del 13/11/2024
- Sentenza penale · 13 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41717/2024 del 13/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →