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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16231/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

A seguito di una gara bandita per la fornitura e il trasporto di olio di semi di girasole destinato a enti caritativi, un RTI risultava aggiudicatario di entrambi i lotti. Dopo il rilascio di polizze fideiussorie e il pagamento del 50% del corrispettivo, AGEA lamentava ritardi nelle consegne, chiedeva la restituzione delle somme e, non avendo ottenuto il rimborso, escuteva le garanzie. Una delle imprese del RTI conveniva AGEA e la compagnia assicuratrice chiedendo di accertare l’insussistenza del debito e l’illegittimità dell’escussione; la compagnia resisteva e domandava in riconvenzionale la restituzione di quanto incassato da AGEA. Il tribunale riteneva che non fosse mai intervenuta la stipula del contratto principale e dichiarava la nullità anche del rapporto di garanzia, condannando AGEA alla restituzione delle somme. La corte d’appello confermava, escludendo che il contratto potesse dirsi concluso per fatti concludenti e ritenendo che la mancanza della forma scritta ad substantiam travolgesse anche la garanzia. AGEA ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) nullità/insufficienza di motivazione della sentenza d’appello, che avrebbe mal compreso la censura proposta e non chiarito la ragione della nullità; 2) violazione dell’art. 1326 c.c., sostenendo che la forma scritta richiesta per i contratti della PA può risultare anche dallo scambio di proposta e accettazione, non necessariamente in un unico documento; 3) violazione della disciplina speciale sugli appalti pubblici e sulla proroga delle modalità digitali di stipula; 4) violazione delle norme sulla garanzia a prima richiesta, assumendo che la compagnia non potesse ripetere dal creditore le somme pagate e dovesse agire solo in regresso verso il garantito. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo gli altri, perché la corte territoriale aveva correttamente escluso la conclusione del contratto per comportamenti concludenti, ma aveva omesso di verificare se il consenso potesse essersi formato mediante atti scritti separati o mediante adesione unilaterale del privato a un provvedimento amministrativo contenente tutti gli elementi essenziali dell’accordo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso di AGEA, dichiarando assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, affinché verifichi se, nel caso concreto, il contratto con la PA potesse ritenersi validamente concluso non già per meri fatti concludenti, ma tramite atti scritti separati o adesione unilaterale a un provvedimento amministrativo contenente tutti gli elementi essenziali dell’accordo. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e violazione di legge.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare l’apparenza o insufficienza della motivazione della sentenza d’appello.

  • art. 1326 c.c.

    invocato per sostenere che il contratto con la PA possa perfezionarsi mediante proposta e accettazione scambiate tra le parti.

  • art. 11, comma 13, d.lgs. n. 163/2006

    richiamato come norma che imponeva la stipulazione del contratto in forma scritta ad substantiam nei contratti della pubblica amministrazione.

  • art. 6, comma 6, d.l. n. 145/2013

    evocato dal ricorrente per sostenere la proroga delle norme sulla sottoscrizione digitale e la validità dei contratti stipulati secondo formalità diverse da quelle digitali nel periodo considerato.

  • art. 1936 c.c.

    richiamato nel motivo sulla garanzia per sostenere la disciplina della fideiussione e della garanzia autonoma.

  • art. 1945 c.c.

    richiamato per il tema delle eccezioni opponibili dal garante al creditore.

  • art. 1950 c.c.

    richiamato per affermare che il garante, una volta pagato, ha azione di regresso verso il debitore garantito.

  • art. 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440

    indicato dalla Corte come base normativa che ammette, per alcuni contratti della PA a trattativa privata, la stipula mediante scrittura privata o per corrispondenza secondo l’uso del commercio.

  • art. 41 r.d. 23 maggio 1924 n. 827

    menzionato dalla Corte come disposizione che delimita i casi nei quali è ammessa la trattativa privata.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 27 maggio 1999 n. 165

    richiamato per qualificare AGEA come ente pubblico non economico al quale si applica il regime speciale di stipulazione dei contratti pubblici.

  • art. 1, comma 1, d.lgs. 21 maggio 2018 n. 74

    citato per la medesima finalità di qualificazione soggettiva dell’ente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

Massime di principio

  • Nei contratti della pubblica amministrazione la forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente un unico documento; può essere integrata anche da atti scritti separati, purché dal loro incontro risulti in modo certo il contenuto essenziale dell’accordo.
  • La conclusione del contratto con la PA può realizzarsi, in ipotesi previste dall’ordinamento, mediante scambio di proposta e accettazione ovvero adesione unilaterale del privato a un provvedimento amministrativo che contenga con chiarezza tutti gli elementi essenziali del negozio, senza incertezze interpretative.
  • Il giudice di merito, quando esclude la validità del contratto per difetto di forma, deve verificare in concreto se la documentazione amministrativa e negoziale presenti i requisiti idonei a integrare la forma scritta richiesta dalla legge, senza arrestarsi alla sola esclusione dei comportamenti concludenti.
  • La questione della validità della garanzia dipende dalla sorte del rapporto principale e dalla corretta qualificazione del modo in cui questo è stato eventualmente concluso; una volta cassata la valutazione sulla formazione del contratto principale, restano assorbite le censure sulla garanzia.
  • Il controllo di legittimità può intervenire quando la sentenza di merito omette di considerare una possibile modalità giuridicamente ammissibile di perfezionamento del contratto, rilevante ai fini della validità dell’obbligazione e delle garanzie collegate.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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