Ordinanza n. 1847/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Calabria-Catanzaro che aveva accolto la domanda relativa al rigetto dell’istanza di riesame e annullamento di un’informativa interdittiva antimafia del 2013
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Crotone hanno appellato la sentenza del TAR Calabria-Catanzaro n. 521 del 20 marzo 2026, chiedendone la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che i motivi d’appello riguardano, in particolare, la qualificazione dell’informativa interdittiva del 2013 come atto plurimotivato e le vicende relative al sequestro preventivo da cui aveva avuto origine il relativo procedimento. Il testo non espone ulteriori dettagli sui singoli vizi dedotti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che i motivi d’appello, soprattutto quelli concernenti la natura plurimotivata dell’interdittiva del 2013 e le vicende del sequestro preventivo, richiedano un esame completo nella fase di merito, non possibile nell’ambito della cognizione sommaria cautelare. Quanto al periculum in mora, nel bilanciamento degli interessi ha attribuito prevalenza all’interesse pubblico a evitare rischi di contaminazione del regolare svolgimento delle attività economiche. L’udienza di merito è stata fissata al 22 ottobre 2026. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.
La norma è richiamata quale fondamento della domanda cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata a fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte appellata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, le questioni relative alla natura plurimotivata di un’informativa interdittiva antimafia e alla rilevanza delle vicende del procedimento penale presupposto possono essere riservate al giudizio di merito quando richiedano un esame compiuto incompatibile con la cognizione sommaria.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico a prevenire rischi di contaminazione del regolare svolgimento delle attività economiche può prevalere sull’interesse alla conservazione degli effetti di una sentenza di primo grado che abbia inciso su un’informativa interdittiva antimafia.
- In appello cautelare, la sospensione degli effetti della sentenza impugnata può essere disposta anche quando il fumus non venga definito in via conclusiva, ma risulti necessario un approfondimento nella successiva fase di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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