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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24744/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza del Tribunale che aveva condannato il condominio al risarcimento di un danno, disponendo il pagamento della sorte capitale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal sinistro al soddisfo. La società creditrice, dopo aver ricevuto dalla compagnia assicuratrice una somma comprensiva di capitale, rivalutazione e interessi, ha sostenuto che gli interessi dovessero essere calcolati sulla sorte capitale via via rivalutata e ha notificato precetto per ottenere una differenza ulteriore. In opposizione all'esecuzione, il Tribunale ha ritenuto insussistente il diritto a procedere per la somma richiesta; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. e vizio di motivazione, assumendo che la motivazione della Corte d'appello fosse contraddittoria e incomprensibile perché avrebbe aderito a una massima di legittimità non pertinente; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 474, comma 2, c.p.c., 1226 e 2056 c.c., sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto interpretare il titolo anche extratestualmente e riconoscere gli interessi sulla somma rivalutata, applicando correttamente i criteri di liquidazione del danno da lucro cessante e danno emergente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della Corte d'appello era coerente: il titolo esecutivo non aveva specificato le modalità di calcolo degli interessi e il giudice dell'esecuzione non poteva attribuire al creditore un trattamento più favorevole rispetto a quanto risultante dal giudicato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura investiva un apprezzamento di fatto della Corte territoriale sulla interpretazione del giudicato e non ricorreva la situazione che consente alla Cassazione di interpretare direttamente il titolo esecutivo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte esclude che le censure integrino un vizio rilevante o che consentano la rivalutazione del fatto

  • art. 132 c.p.c.

    è evocato per dedurre un vizio motivazionale della sentenza d'appello, ma la Corte ritiene la motivazione coerente e non nulla

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato nella doglianza, ma non si ravvisa ultrapetizione o omessa pronuncia

  • art. 474 c.p.c.

    è invocato in relazione al titolo esecutivo, ma la Corte esclude che il giudice dell'esecuzione possa integrare il titolo in senso più favorevole al creditore

  • art. 1226 c.c.

    è richiamato dalla ricorrente per la liquidazione equitativa del danno, ma la Corte non ne accoglie l'applicazione nel senso prospettato

  • art. 2056 c.c.

    è richiamato dalla ricorrente quale norma di rinvio per la liquidazione del danno, ma non vale a modificare il contenuto del giudicato

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, preclude il motivo ex art. 360, n. 5, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale rileva come contenuto del titolo esecutivo e delimita l'interpretazione del comando giudiziale

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    è citato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    è richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • L. n. 228 del 2012

    è menzionata quale norma che ha introdotto il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • In caso di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione non può fondarsi sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • Quando il titolo esecutivo giudiziale non specifica le modalità di calcolo di accessori o interessi, il giudice dell'esecuzione non può attribuire al creditore un risultato più favorevole di quello desumibile dal giudicato.
  • L'interpretazione del giudicato contenuto nel titolo esecutivo deve restare ancorata al suo comando, senza che l'attività del giudice dell'esecuzione possa sovrapporsi a quella del giudice che ha pronunciato il titolo.
  • Le censure che mirano a sostituire una diversa lettura del titolo o della motivazione di merito non sono ammissibili in cassazione quando si risolvono in una richiesta di nuovo apprezzamento di fatto.
  • La mancanza, nel titolo, di una previsione espressa sulle modalità di liquidazione degli interessi impedisce di desumere automaticamente il criterio più favorevole invocato dal creditore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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