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Sentenza

Sentenza n. 2991/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3148/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30.08.2024.

Giustizia amministrativa202505000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3148/2024, notificata il 30 agosto 2024 e divenuta definitiva, con la quale era stato accertato il diritto a ottenere la carta docente per tre anni scolastici, per l'importo di 500 euro annui, e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia. È stata quindi chiesta la condanna del Ministero all'integrale esecuzione del giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il mancato adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato l'inadempimento dell'amministrazione. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, provvedendo entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali esecutivi comportanti il pagamento di somme.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano per la disciplina delle spese di giudizio e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato nella liquidazione delle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione non esegue spontaneamente un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, l'interessato può agire in ottemperanza per ottenere l'integrale attuazione dell'obbligo conformativo o patrimoniale risultante dal titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'inadempimento allegato e documentato dal ricorrente concorre a dimostrare la fondatezza della domanda.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico competente per materia e può essere autorizzato ad adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione, anche coordinandosi con le strutture amministrative interessate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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