Cassazione Penale, Sentenza n. 13656/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riesame della custodia cautelare in carcere applicata a seguito della convalida dell'arresto per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Due motivi principali: 1) nullità e violazione degli artt. 143 e 292 c.p.p. per omessa o ritardata traduzione in lingua albanese dell'ordinanza cautelare e mancata comunicazione della nomina del perito traduttore, con preteso pregiudizio alle difese; 2) eccessività della misura cautelare e violazione dell'art. 275 c.p.p., deducendo la possibilità concreta di misure alternative o di riti/istituti (sospensione condizionale, conversione con LPU, rito alternativo, messa alla prova) idonei a escludere la necessità della custodia in carcere.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto che la traduzione dell'ordinanza in lingua albanese era stata depositata il 12/12/2025 e che non è stato dimostrato un concreto, specifico pregiudizio alle prerogative difensive; la questione del 'termine congruo' per la traduzione è valutazione di merito e il Tribunale ha motivato adeguatamente la propria scelta. Quanto alla misura cautelare, il Tribunale ha confermato la custodia in carcere rilevando gravi indizi di colpevolezza, il carattere 'professionale' dell'attività di coltivazione e la rilevanza della quantità (63 kg), nonché la mancanza di redditi leciti e di domicilio, elementi idonei a fondare il pericolo di reiterazione. Non risultano dimostrate concrete prospettive che la pena, se inflitta, resterebbe entro limiti tali da rendere opportune misure non custodiali. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposizione di trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente è ristretto.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina il tipo di reato (traffico/coltivazione e detenzione di stupefacenti); la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione a tale fattispecie, anche per la rilevanza quantitativa del sequestro (63 kg).
art. 143 cod. proc. pen.
La previsione sulla traduzione di atti processuali richiede un 'termine congruo' valutabile in concreto dal giudice di merito; la mancata traduzione ab origine non determina automaticamente la nullità se non è dimostrato un concreto pregiudizio alle difese.
art. 292 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle nullità; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità per la mancata tempestiva traduzione in assenza di prova del pregiudizio.
art. 275 cod. proc. pen.
comma 2-bis (menzionato dalla difesa)
Norma che disciplina i criteri per l'applicazione delle misure cautelari e i divieti relativi a misure di massimo rigore; il giudice di merito può ritenere legittima la custodia in carcere quando sussistono gravi indizi e concreto pericolo di reiterazione, indipendentemente da mere prospettive teoriche di misure alternative.
art. 309 cod. proc. pen.
Termine per proporre richiesta di riesame; il Tribunale ha rilevato che il difensore ha comunque agito nei termini previsti presentando istanza di riesame.
art. 56-bis Legge n. 689/1991
Richiamata dalla difesa come possibile strumento di conversione della pena con lavori di pubblica utilità; la Corte ha osservato che l'eventuale applicazione di misure alternative è prospettica e non sufficiente a prevenire la custodia cautelare se non prevedibile concretamente.
art. 59 Legge n. 689/1981
Citata dalla difesa in relazione a condizioni ostative; il giudice ha ritenuto che non siano emersi elementi tali da rendere concrete le alternative invocate.
art. 4-bis Legge n. 354/1975
Richiamata dalla difesa tra le norme che disciplinano ostatività; il Tribunale ha valutato che non risultano condizioni tali da escludere la misura cautelare sulla base delle alternative prospettate.
art. 62 cod. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione alla possibile diminuzione di pena per partecipazione a programmi riparativi; il Tribunale ha osservato che queste ipotesi non sono concretamente prevedibili al momento cautelare e non possono sostituire la valutazione del pericolo di reiterazione.
art. 168-bis cod. proc. pen.
Istituto della messa alla prova evocato dalla difesa come alternativa; la Corte ha rilevato che la mera prospettazione dell'istituto non impedisce l'applicazione della custodia se non vi è concreta probabilità di accesso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese per appellante o ricorrente in caso di inammissibilità; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis
Previsione sulla comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario della decisione che non determina la rimessione in libertà; la Corte ha disposto l'invio della copia al direttore per gli adempimenti conseguenti.
Massime di principio
- La mancata o ritardata traduzione di un provvedimento non comporta automaticamente la nullità se non è dimostrato un concreto pregiudizio difensivo; il 'termine congruo' per la traduzione è valutato dal giudice di merito caso per caso.
- La custodia cautelare in carcere è legittima quando sussistono gravi indizi, rilevante quantitativo di stupefacente, elementi di 'professionalità' dell'attività illecita e assenza di legami o risorse che riducano il pericolo di reiterazione.
- Prospettare possibili misure alternative o riduzioni di pena (sospensione condizionale, conversione con LPU, rito alternativo, messa alla prova) non è sufficiente a escludere la misura cautelare: occorre che tali alternative risultino concretamente prevedibili alla fase cautelare.
- Le valutazioni di fatto e di proporzionalità adottate dal giudice del riesame sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate secondo logica e massime di esperienza.
- Il difensore deve agire tempestivamente: anche quando una traduzione viene depositata vicino ai termini processuali, è necessario documentare il concreto pregiudizio subito per fondare un'eccezione di nullità; l'inammissibilità può comportare condanna alle spese e somme a carico del ricorrente.
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