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Sentenza

Sentenza n. 361/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1513 del 20 novembre 2023, Sezione Lavoro, r.g. 2241/2023, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 8 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202500780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, che riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente per complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari n. 1513 del 20 novembre 2023, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla docente il contributo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro, secondo le modalità previste dalla disciplina della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oltre alle spese di lite. Nel corso del giudizio il Ministero ha liquidato le spese legali, ma non ha eseguito la parte del giudicato relativa al riconoscimento del capitale. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il giudicato era stato eseguito solo parzialmente: il Ministero aveva provveduto al pagamento delle spese legali, mentre era rimasto ineseguito l’obbligo relativo al capitale di 2.000 euro riconosciuto alla ricorrente. Le sollecitazioni interne dell’Amministrazione non hanno assicurato l’integrale e tempestiva esecuzione. Il giudice ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    Costituisce, insieme alla disciplina attuativa, la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione soltanto parziale del giudicato consente al giudice di imporre l’adempimento della parte residua dell’obbligo riconosciuto con la pronuncia passata in giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta è giustificata quando l’amministrazione, nonostante la formazione del giudicato e le sollecitazioni ricevute, non provveda tempestivamente all’integrale esecuzione dell’obbligo posto a suo carico.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente appartenente alla stessa amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’ufficio e assegnazione di un termine perentorio o comunque determinato per l’adempimento.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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