Cassazione Penale, Sentenza n. 10314/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello per varie doglianze. Antonio Borelli deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 157 cod. pen., sostenendo che il reato fosse prescritto poiché commesso il 12/09/1988 e che a lui era stata riconosciuta l'attenuante speciale (art. 8 DL 152/1991), con conseguente maturazione della prescrizione. Antonio Vicorito proponeva due ricorsi: (1) mancata e insufficiente valutazione delle prove e del grado di attendibilità delle chiamate in correità e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sostenendo che le accuse provenienti da Borelli fossero intrinsecamente inattendibili e non riscontrate esternamente (artt. 192 e 530 cod. proc. pen.); (2) mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra l'omicidio di Pittore e altri omicidi (Mannalà e Ciro Barone), per i quali rilevava collegamento sistematico e di strategia del clan Giuliano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha confermato la decisione di merito. In particolare: per Borelli la Corte ha escluso la prescrizione richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite che afferma l'imprescrittibilità dei delitti astrattamente punibili con l'ergastolo anche se commessi prima della legge n. 251/2005 e anche se, in concreto, risultino applicate pene temporanee per attenuanti; per Vicorito la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e della confessione di Borelli applicando la metodologia trifasica (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontri esterni) e il principio di "frazionabilità" delle dichiarazioni, nonché adeguata la motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione, dovuto a mancanza di contiguità temporale, eterogeneità esecutiva e assenza di preordinazione unitaria. Restano quindi confermate le condanne: Vicorito a 30 anni di reclusione; Borelli a 12 anni con riconoscimento dell'attenuante speciale; confermate le pene accessorie e le spese processuali.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
La Corte interpreta, in linea con le Sezioni Unite, che il regime di imprescrittibilità previsto per i delitti punibili in astratto con l'ergastolo si applica anche ai reati commessi prima della legge n. 251/2005; quindi la riconoscenza di attenuanti e l'applicazione di pena temporanea non determina la prescrizione.
Legge 5 dicembre 2005, n. 251
La Corte richiama la giurisprudenza che ha chiarito gli effetti della novella sul regime di prescrizione: la modifica non esclude l'imprescrittibilità dei delitti astrattamente punibili con l'ergastolo commessi anteriormente.
art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203
Norma prevista per attenuante speciale; nel caso concreto è stata riconosciuta a Borelli ma ciò non incide sul regime di imprescrittibilità del reato astrattamente punibile con l'ergastolo.
artt. 110, 575, 577 comma 1 n. 3, 61 comma 1 n. 1 cod. pen.
Articolazione del reato contestato: concorso di persone nell'omicidio aggravato; la qualificazione giuridica è stata confermata.
artt. 192 e 530 cod. proc. pen.
Norme relative alla valutazione della prova e alla motivazione della sentenza. La Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia applicato correttamente i criteri (valutazione unitaria della credibilità e attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori) e che non vi sia vizio rispetto a tali articoli.
art. 416 bis c.p.
Riferimento al reato di associazione di tipo mafioso e al contesto di appartenenza al clan; utile per valutare il contesto criminale e la natura delle condotte, ma non modifica l'analisi probatoria sui singoli fatti.
art. 22 cod. pen. (richiamato in giurisprudenza)
Questioni di legittimità costituzionale sulla pena dell'ergastolo sono state ritenute infondate: l'ergastolo non è più considerato pena perpetua alla luce dell'ordinamento penitenziario, e quindi compatibile con Costituzione e strumenti internazionali.
art. 27 Cost.; artt. 5 e 6 CEDU (richiamati)
La Corte esclude contrasto con tali principi: il regime dell'ergastolo e la conseguente imprescrittibilità, secondo la giurisprudenza citata, non violano i principi costituzionali e convenzionali richiamati.
Massime di principio
- Un delitto astrattamente punibile con l'ergastolo è imprescrittibile anche se commesso prima della legge n. 251/2005; il riconoscimento di attenuanti e l'applicazione di una pena temporanea non produce automaticamente la prescrizione.
- La valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia deve seguire un approccio unitario e trifasico: credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri esterni; il giudice può operare una valutazione 'frazionata' delle dichiarazioni, ritenendo attendibile solo la parte che risulti confermata dai riscontri.
- Le confessioni o le dichiarazioni di un coimputato possono avere valore probatorio se integrate da riscontri esterni e dalla convergenza di altre dichiarazioni collaboranti; non sono automaticamente inaccettabili se provenienti da chiamate in correità.
- Il riconoscimento del vincolo della continuazione richiede indicatori concreti: omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, pianificazione comune o programmazione dei reati; l'assenza di contiguità temporale e di omogeneità esecutiva può giustificare il rigetto della continuazione.
- Le questioni costituzionali e di conformità con la CEDU relative all'ergastolo e all'imprescrittibilità sono state in più occasioni ritenute infondate dalla giurisprudenza di legittimità, che valuta l'ergastolo alla luce dell'ordinamento penitenziario moderno.
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