Sentenza n. 963/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determina di diniego dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria prot. gen. n. 7766 del 1° marzo 1995 - pratica condono edilizio n. 382 L. 724/94, notificata il 29 ottobre 2025; di ogni altro atto presupposto e/o conseguente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29 aprile 2026: dell’ordinanza n. 24 del 3 marzo 2026, notificata il successivo 4 marzo 2026, di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a un capannone artigianale e successiva ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di condono edilizio presentata ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, sostenendo anzitutto che sulla domanda si fosse formato il silenzio-assenso, in ragione dell’inerzia comunale successiva all’annullamento del precedente diniego giurisdizionale, della completezza della documentazione e dell’integrale pagamento dell’oblazione. Ha inoltre contestato la motivazione del nuovo diniego, deducendo che, al momento della presentazione della domanda, il capannone era aperto sui lati e non sviluppava volumetria, mentre le opere di chiusura e completamento erano state realizzate successivamente e sarebbero state oggetto di sanzione pecuniaria. Ha invocato anche la violazione del principio del one shot temperato e del legittimo affidamento, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto contestare già con il primo diniego il superamento del limite volumetrico di 750 mc. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza di demolizione, deducendone l’illegittimità derivata dal diniego di condono e vizi propri: violazione degli artt. 38 e 44 della legge n. 47/1985 per mancata sospensione dell’attività sanzionatoria durante la pendenza della controversia sul condono; violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio; difetto di motivazione quanto alle singole opere; erronea qualificazione come nuove costruzioni di pensiline, strutture precarie, divisioni interne, locale tecnico, muri, cancelli, piazzale, ricoveri, casotto, servizio igienico e container; illegittima estensione dell’ordine al proprietario asseritamente estraneo agli abusi e illegittima previsione dell’acquisizione gratuita e della sanzione pecuniaria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha escluso la violazione del principio del one shot, rilevando che la precedente sentenza di annullamento aveva espressamente fatto salvo il potere-dovere del Comune di riesaminare l’istanza e di pronunciarsi nuovamente, positivamente o negativamente, con rinnovata motivazione. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso perché il ricorrente non ha provato l’integrale pagamento dell’oblazione e dalla relazione istruttoria comunale risultava un pagamento soltanto parziale, oltre alla mancata corresponsione degli oneri concessori. Il silenzio-assenso sul condono presuppone invece il decorso del termine senza pronuncia e l’adempimento di tutti gli obblighi di pagamento e documentali. Il diniego è stato ritenuto legittimo in ragione dell’eccedenza della volumetria abusiva rispetto ai limiti dell’art. 39 della legge n. 724/1994, incluso il limite di 750 mc. Di conseguenza, l’ordinanza demolitoria è stata ritenuta atto dovuto e non viziata in via derivata. Il TAR ha inoltre affermato che i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, in quanto urgenti e vincolati, non richiedono la comunicazione di avvio del procedimento né una motivazione particolarmente estesa. Quanto alle opere interne e di completamento, ha ritenuto irrilevante la loro specifica natura, stante l’abusività complessiva del capannone, e non provato l’eventuale pagamento delle relative sanzioni. Ha infine rilevato che non era stata provata l’estraneità del ricorrente rispetto alla realizzazione degli abusi. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 39 l. 724/1994
...non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria ovvero ... un ampliamento superiore a 750 mc ... nuove costruzioni non superiori ai 750 mc...
Il condono è subordinato al rispetto dei limiti volumetrici previsti dalla disposizione; l’eccedenza oggettiva della volumetria abusiva impedisce il rilascio della sanatoria.
art. 35, comma 17, l. 47/1985
Il silenzio-assenso sulla domanda di condono richiede il decorso del termine previsto senza pronuncia, oltre al pagamento di tutte le somme dovute e alla presentazione della documentazione richiesta; la disciplina è applicabile anche al condono di cui all’art. 39 della legge n. 724/1994.
art. 31, comma 2, l. 47/1985
È stato richiamato quale parametro del precedente diniego, relativo alla mancata ultimazione funzionale dell’immobile non residenziale; la precedente sentenza ha annullato quel diniego per difetto di motivazione, facendo salvo il riesercizio del potere.
art. 38 l. 47/1985
È stato invocato dal ricorrente per sostenere la sospensione dei procedimenti sanzionatori durante la pendenza della procedura di condono; la censura non è stata accolta.
art. 44 l. 47/1985
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla sospensione dell’attività sanzionatoria; la censura è stata ritenuta infondata in presenza di un diniego di condono efficace e non sospeso.
art. 7 l. 241/1990
Il TAR ha escluso l’obbligo di comunicazione di avvio per i provvedimenti repressivi edilizi, qualificati come urgenti e vincolati.
art. 3 d.P.R. 380/2001
È stato richiamato dal ricorrente per sostenere che alcune opere accessorie o precarie non costituissero nuove costruzioni; il TAR non ha accolto la prospettazione, ritenendo comunque decisiva l’abusività complessiva del capannone.
Massime di principio
- Il principio del one shot temperato non preclude all’amministrazione di adottare un nuovo provvedimento dopo l’annullamento giurisdizionale del primo diniego quando la sentenza abbia espressamente fatto salvo il potere-dovere di riesaminare l’istanza; in tal caso l’amministrazione può pronunciarsi nuovamente, purché nel rispetto degli effetti conformativi della sentenza.
- Il silenzio-assenso sulla domanda di condono edilizio presuppone non soltanto il decorso del termine senza provvedimento espresso, ma anche l’integrale pagamento di tutte le somme dovute e l’adempimento degli obblighi documentali previsti dalla legge; la mancata prova di tali presupposti impedisce di ritenere perfezionata la sanatoria per silentium.
- L’eccedenza oggettiva della volumetria abusiva rispetto ai limiti previsti dall’art. 39 della legge n. 724/1994, incluso il limite di 750 mc per le nuove costruzioni, legittima il diniego del condono edilizio.
- Una volta adottato un diniego di condono efficace e non sospeso, l’adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi dell’abuso edilizio costituisce attività vincolata e doverosa.
- I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, aventi natura urgente e vincolata, non richiedono di regola la comunicazione di avvio del procedimento né una motivazione estesa oltre l’individuazione dell’abuso e dei presupposti dell’intervento ripristinatorio.
- Quando l’abusività complessiva dell’edificio principale impedisce la sanatoria, la specifica natura delle opere interne o di completamento e l’eventuale loro autonoma assoggettabilità a sanzione pecuniaria non incidono sulla legittimità dell’ordine repressivo relativo all’intero complesso abusivo, salvo prova dell’avvenuta regolarizzazione.
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