Cassazione Penale, Ordinanza n. 34568/2025 del 23/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Vercelli nei confronti dell'imputato per un episodio di furto aggravato in concorso. In cassazione la difesa ha proposto un unico motivo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. tra il reato oggetto del processo e altri fatti già accertati in precedenti giudizi. La censura mirava, in sostanza, a ottenere il riconoscimento della continuazione esterna e la conseguente incidenza sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che il ricorso si limitava a richiamare precedenti sentenze senza produrle e senza indicare in modo specifico gli elementi da cui desumere l'unicità del disegno criminoso, né si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso la continuazione sulla base di plurimi indici incompatibili, quali la distanza temporale e spaziale tra i fatti e la loro eterogeneità oggettiva e soggettiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la doglianza sulla continuazione non fosse deducibile in questa sede perché meramente reiterativa di censure già disattese in appello e priva di specifica critica alla motivazione della decisione impugnata. Inoltre, ha applicato il consolidato orientamento secondo cui, ai fini della valutazione della continuazione esterna nel giudizio di cognizione, l'imputato deve allegare copia delle sentenze rilevanti e non soltanto indicarne gli estremi; nel caso concreto tale onere non era stato assolto e gli elementi disponibili non consentivano di inferire l'unicità del disegno criminoso. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, è stata irrogata la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Il vincolo della continuazione esterna richiede la prova di un unico disegno criminoso previamente deliberato; non basta un generico programma di vita delinquenziale né il semplice richiamo ad altri procedimenti.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria non è applicabile; nel caso concreto la Corte ha ravvisato invece l'assenza di tale esimente.
art. 186 disp. att. c.p.p.
La disposizione, prevista per la fase esecutiva, non è applicabile in via analogica al giudizio di cognizione per la valutazione della continuazione esterna.
Massime di principio
- Nel giudizio di cognizione, chi chiede il riconoscimento della continuazione esterna deve allegare e produrre le decisioni rilevanti e non può limitarsi a menzionarle in modo generico.
- La continuazione tra reati presuppone la prova di un unico disegno criminoso già esistente al momento del primo reato, desumibile da concreti indicatori quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, causali e sistematicità; non è sufficiente un mero programma di vita delinquenziale.
- Il giudice può negare la continuazione quando emergano elementi incompatibili con l'unicità del disegno criminoso, come significativa distanza temporale e geografica, eterogeneità dei reati e diversità dei beni giuridici offesi.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle censure già esaminate e disattese in appello integra inammissibilità.
- La disciplina della continuazione esterna in cognizione non può essere estesa analogicamente alle regole dettate per la fase esecutiva, altrimenti si introdurrebbero effetti dilatori e incompatibili con la scansione del processo di merito.
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