Sentenza del 24/03/2017 n. 7626 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto relativa ad avvisi di accertamento e a una cartella di pagamento per gli anni 1999-2002, riguardanti maggiori redditi di partecipazione attribuiti a M.E. in conseguenza dell'accertamento effettuato nei confronti della società. Per l'anno 2001 hanno dedotto, tra l'altro, nullità della sentenza, carenza e contraddittorietà della motivazione, violazione di legge e vizi dell'appello. La Corte ha rilevato che i motivi non rispettavano i requisiti dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, poiché mancavano quesiti di diritto adeguati e una chiara indicazione del fatto controverso o delle ragioni dell'insufficienza motivazionale.
La decisione
Il giudizio è stato dichiarato estinto per condono relativamente agli anni 1999, 2000 e 2002, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011; per tali annualità le spese sono state compensate. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile per l'anno 2001, a causa dell'inidonea formulazione dei motivi ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.800 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011
La regolare presentazione dell'istanza di definizione della lite pendente e la relativa regolarità determinano l'estinzione del processo per le annualità interessate dal condono.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla norma, i motivi di violazione di legge devono contenere un quesito di diritto adeguato, mentre le censure relative alla motivazione devono indicare in modo chiaro e sintetico il fatto controverso o le ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La mancanza di tali requisiti comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando una lite tributaria viene definita validamente mediante una procedura di condono o definizione agevolata, il giudizio deve essere dichiarato estinto limitatamente alle annualità coperte dalla definizione; le spese possono essere compensate secondo la disciplina applicabile.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente elencare genericamente violazioni di legge, nullità o carenze motivazionali: ogni motivo deve indicare con precisione l'errore contestato e, quando richiesto dalla disciplina applicabile, formulare un quesito di diritto o individuare chiaramente il fatto controverso.
- L'inammissibilità formale del ricorso impedisce alla Corte di esaminare nel merito le contestazioni, anche se il contribuente ritiene fondate le proprie doglianze.
- Nel caso di redditi imputati ai soci in relazione a maggiori redditi accertati in capo a una società, la posizione del socio può essere influenzata dall'esito del contenzioso societario e dagli eventuali strumenti di definizione agevolata utilizzati per le diverse annualità.
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