Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 7626 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto relativa ad avvisi di accertamento e a una cartella di pagamento per gli anni 1999-2002, riguardanti maggiori redditi di partecipazione attribuiti a M.E. in conseguenza dell'accertamento effettuato nei confronti della società. Per l'anno 2001 hanno dedotto, tra l'altro, nullità della sentenza, carenza e contraddittorietà della motivazione, violazione di legge e vizi dell'appello. La Corte ha rilevato che i motivi non rispettavano i requisiti dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, poiché mancavano quesiti di diritto adeguati e una chiara indicazione del fatto controverso o delle ragioni dell'insufficienza motivazionale.

La decisione

Il giudizio è stato dichiarato estinto per condono relativamente agli anni 1999, 2000 e 2002, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011; per tali annualità le spese sono state compensate. Il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile per l'anno 2001, a causa dell'inidonea formulazione dei motivi ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.800 euro oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011

    La regolare presentazione dell'istanza di definizione della lite pendente e la relativa regolarità determinano l'estinzione del processo per le annualità interessate dal condono.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti alla norma, i motivi di violazione di legge devono contenere un quesito di diritto adeguato, mentre le censure relative alla motivazione devono indicare in modo chiaro e sintetico il fatto controverso o le ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La mancanza di tali requisiti comporta l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una lite tributaria viene definita validamente mediante una procedura di condono o definizione agevolata, il giudizio deve essere dichiarato estinto limitatamente alle annualità coperte dalla definizione; le spese possono essere compensate secondo la disciplina applicabile.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente elencare genericamente violazioni di legge, nullità o carenze motivazionali: ogni motivo deve indicare con precisione l'errore contestato e, quando richiesto dalla disciplina applicabile, formulare un quesito di diritto o individuare chiaramente il fatto controverso.
  • L'inammissibilità formale del ricorso impedisce alla Corte di esaminare nel merito le contestazioni, anche se il contribuente ritiene fondate le proprie doglianze.
  • Nel caso di redditi imputati ai soci in relazione a maggiori redditi accertati in capo a una società, la posizione del socio può essere influenzata dall'esito del contenzioso societario e dagli eventuali strumenti di definizione agevolata utilizzati per le diverse annualità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.