Ordinanza n. 4414/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche con decreto monocratico - dell’art. 7 del Bando del Concorso Pubblico del “Concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 143 Operatori Tecnici Specializzati – Autista di Ambulanza – Area degli Operatori”, indetto con deliberazione del 26 giugno 2024 n. 557, e successiva modifica del 16.07.2024, - della delibera di esclusione dal concorso pubblico n. 508 del 17.4.2026 e n. 661 del 26.5.2026, di approvazione della graduatoria definitiva del concorso pubblico per n. 143 posti di AUTISTI, limitatamente alla parte in cui il ricorrente non è stato inserito nella graduatoria finale del concorso in posizione utile; - di ogni altro atto connesso, presupposto e /o comunque collegato; e per l’accertamento - del diritto al riconoscimento del superamento delle prove di concorso e dell’utile inserimento nella graduatoria generale di merito, secondo il punteggio attribuibile, pari a punti 67,500;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso e graduatoria definitiva relativa a 143 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza, nonché art. 7 del bando
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’art. 7 del bando, la deliberazione di esclusione e la graduatoria definitiva, chiedendo anche l’accertamento del diritto al riconoscimento del superamento delle prove e all’inserimento in posizione utile con 67,500 punti. Ha sostenuto di possedere il requisito specifico di almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo richiesto, richiamando il regime di autocertificazione e producendo un estratto contributivo INPS. Il TAR ha rilevato che il bando, per l’esperienza maturata presso imprese private, imponeva la produzione di una certificazione del datore di lavoro oppure dell’attestazione del Centro per l’Impiego, come il libretto di lavoro o il modello C/2 storico. L’estratto contributivo INPS non indicava né il profilo professionale né le mansioni svolte e non era quindi idoneo a dimostrare il possesso del requisito, né suscettibile di valutazione di equipollenza. Il libretto di lavoro e l’attestazione datoriale sono stati prodotti soltanto in giudizio e comunque oltre il termine per la presentazione della domanda; inoltre, dal libretto risultava lo svolgimento di mansioni di manutentore-autista, non esclusivamente di autista, corrispondente al profilo richiesto. Il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, ma il TAR ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria.
La decisione
La domanda cautelare è stata rigettata per carenza di fumus boni iuris e di periculum in mora. Quanto al fumus, il TAR ha ritenuto che la documentazione allegata alla domanda non comprovasse il requisito professionale secondo le modalità vincolanti previste dalla lex specialis. Il regime di autocertificazione deve infatti essere coordinato con le specifiche prescrizioni del bando, che nella fattispecie non sono state rispettate; la documentazione integrativa prodotta soltanto in giudizio non è utilizzabile per colmare tale carenza e, comunque, non dimostra con certezza il possesso dell’esperienza nel profilo richiesto. Quanto al periculum, il TAR ha escluso il rischio di un pregiudizio irreparabile, poiché un eventuale accoglimento del ricorso nel merito avrebbe effetti ripristinatori. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile e procedibile in quanto notificato ad almeno un controinteressato, ma è stata ordinata, a pena di improcedibilità, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria. È stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale di Ares 118 del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati, secondo le modalità indicate in motivazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 10 giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha rigettato la domanda cautelare.
art. 7 del bando di concorso
produrre una certificazione rilasciata dalla ditta o, in alternativa, attestazione del Centro per l’Impiego (copia libretto di lavoro, modello C/2 Storico)
La lex specialis imponeva specifiche modalità documentali per comprovare i cinque anni di esperienza professionale maturata presso imprese private.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Costituiscono il fondamento della disciplina dell’integrazione del contraddittorio e della notificazione per pubblici proclami; la pubblicazione deve consentire l’individuazione dei destinatari e non può ridursi a mera pubblicità.
artt. 35 e 49 c.p.a.
Il mancato adempimento dell’integrazione del contraddittorio nei termini prescritti comporta l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la produzione di un documento diverso da quello espressamente richiesto dalla lex specialis non consente di ritenere comprovato un requisito di partecipazione quando il documento prodotto non indica gli elementi essenziali, quali il profilo professionale e le mansioni svolte.
- Il regime di autocertificazione non esclude il rispetto delle specifiche prescrizioni del bando relative alle modalità di documentazione dei requisiti; tali prescrizioni, in quanto contenute nella lex specialis, vincolano candidati e amministrazione.
- La documentazione integrativa prodotta per la prima volta in giudizio non può sanare una carenza documentale della domanda di partecipazione quando ciò comporti la violazione dei termini della procedura e delle regole del bando; a maggior ragione quando la documentazione non dimostri comunque il possesso del requisito nel profilo professionale richiesto.
- Quando l’eventuale accoglimento del ricorso può incidere sulla posizione dei soggetti utilmente collocati in una graduatoria, questi assumono la qualità di controinteressati in senso sostanziale e il giudice può ordinare l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
- La notificazione per pubblici proclami è ammissibile quando l’elevato numero dei controinteressati renda sommamente difficile, anche sotto il profilo economico, la notificazione ordinaria; essa deve però contenere l’elenco nominativo dei destinatari e il testo integrale degli atti, così da garantire l’effettività del contraddittorio.
- L’assenza di periculum in mora può essere ravvisata quando l’eventuale accoglimento della domanda nel merito sarebbe comunque idoneo a produrre effetti ripristinatori della posizione del ricorrente.
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