Cassazione Civile, Ordinanza n. 05056/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di pagamento dell'indennità c.d. De Maria ex art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, proposta da un dipendente universitario addetto al policlinico e quantificata in base all'equiparazione con il personale ospedaliero di livello X. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado una condanna solidale delle due amministrazioni, ma la corte d'appello aveva ridotto la somma escludendo dal computo la retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, ritenendo che essa presupponesse l'effettivo conferimento di un incarico dirigenziale. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha dedotto: 1) che l'appello dell'azienda ospedaliera sarebbe stato inammissibile perché fondato su una questione nuova; 2) che sarebbe stata comunque inammissibile la censura sulla retribuzione di posizione; 3) che il giudicato formatosi su una precedente sentenza di cassazione avrebbe già fissato le modalità di equiparazione e le voci computabili; 4) che l'appello incidentale dell'università sarebbe stato tardivo e inammissibile perché le cause erano scindibili e non vi sarebbe stato interesse dopo l'appello principale dell'azienda; 5) che, nel merito, la retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile doveva essere inclusa perché, a suo dire, la disciplina contrattuale successiva l'avrebbe ricompresa nel trattamento fondamentale anche senza incarico dirigenziale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché l'appellante poteva contestare in appello la mancanza di prova del presupposto costitutivo del credito, ossia l'effettivo conferimento di un incarico dirigenziale, trattandosi di mera difesa e non di eccezione nuova. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il ricorrente non aveva autosufficientemente trascritto il contenuto del giudicato esterno che assumeva violato, e comunque la precedente pronuncia richiamata era stata qualificata come condanna generica e non conteneva statuizioni sul quantum o sulla retribuzione di posizione. Ha respinto il quarto motivo affermando l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva dell'università, poiché l'impugnazione principale dell'azienda incideva sull'assetto di interessi anche dell'altra amministrazione, in ragione della particolare cogestione del rapporto del personale universitario strutturato nel SSN. Ha respinto anche il quinto motivo, ribadendo l'orientamento secondo cui, nell'indennità De Maria, non va automaticamente inclusa la retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari, anche nella componente fissa, perché essa è collegata all'effettivo incarico dirigenziale; la successiva contrattazione collettiva non muta tale conclusione rispetto alla posizione del dipendente universitario non dirigente. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979
"al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta un’indennità... nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità"
È la base normativa dell'indennità perequativa c.d. De Maria; la Corte la interpreta come meccanismo di equiparazione economica dinamica, ma limitato al trattamento spettante a parità di funzioni, mansioni e anzianità, senza estensione automatica a voci legate a incarichi dirigenziali.
art. 2909 c.c.
Il ricorrente lo invoca per sostenere l'efficacia vincolante del giudicato esterno; la Corte ribadisce che, per dedurne la violazione in cassazione, occorre riportare in ricorso il contenuto del giudicato asseritamente mal interpretato.
art. 334 c.p.c.
Richiamato sulla impugnazione incidentale tardiva; la Corte ne afferma l'applicabilità anche in presenza di cause scindibili quando l'impugnazione principale incide sull'assetto di interessi del coobbligato che aveva prestato acquiescenza.
art. 345 c.p.c.
Invocato per dedurre la novità delle difese in appello; la Corte distingue tra eccezioni nuove vietate e mere difese sempre consentite.
art. 416 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali violate; la Corte non ne valorizza una violazione autonoma, ricondicendo la questione alla possibilità di contestare in appello la prova del credito.
art. 437 c.p.c.
Richiamato per sostenere l'inammissibilità di nuove difese in appello; la Corte esclude la novità perché si trattava di contestazione di un elemento costitutivo non provato.
art. 112 c.p.c.
Invocato sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ravvisa ultrapetizione, ma corretta valutazione delle contestazioni sulla prova del credito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte non ne ravvisa violazione, ponendo l'accento sull'onere della prova a carico del creditore.
art. 116 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo; la Corte non ravvisa errori di valutazione della prova, ma conferma la necessità di dimostrare il presupposto dell'incarico dirigenziale.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno delle censure processuali; la Corte non accoglie la doglianza.
art. 111 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno delle censure processuali; la Corte non accoglie la doglianza.
art. 194 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alle contestazioni sulla consulenza tecnica; la Corte ritiene che le obiezioni fossero già state sollevate e comunque non decisive.
L. n. 213 del 1971, art. 4
Richiamata come fonte originaria dell'indennità perequativa per il personale universitario presso strutture sanitarie.
L. n. 200 del 1974, art. 1
Estende l'indennità al personale non medico, nel quadro storico della disciplina De Maria.
L. n. 833 del 1978, art. 39
Richiamata quale base degli schemi tipo di convenzione e delle modalità di equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali.
d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato quale cornice della privatizzazione del pubblico impiego, senza incidere sulla perdurante applicazione transitoria dell'art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 fino ai nuovi assetti contrattuali.
CCNL 1994-1997, art. 53
È richiamato per affermare la conferma dell'applicabilità dell'art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 fino alla ridefinizione dell'ordinamento.
CCNL 1998-2001, art. 51
Richiamato per confermare la transitoria vigenza dell'assetto perequativo preesistente.
CCNL 2002-2005, art. 28
Individua la nuova tabella unica di inquadramento e segna la sopravvenuta nuova disciplina delle corrispondenze economiche.
CCNL 1996, art. 39
Richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa ricostruzione della retribuzione di posizione; la Corte lo considera non decisivo rispetto alla questione qui dedotta.
CCNL area III 1998-2001, artt. 35, 39 e 40
Richiamati dal ricorrente per sostenere l'inclusione della retribuzione di posizione minima nel trattamento fondamentale; la Corte distingue però la posizione del dirigente sanitario da quella del dipendente universitario non dirigente.
CCNL area III 2002-2005, art. 33
Richiamato dal ricorrente e dalle note difensive; la Corte ritiene che la previsione sulla retribuzione di posizione minima si riferisca ai dirigenti sanitari del SSN e non al dipendente universitario strutturato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di indennità perequativa c.d. De Maria, il parametro di equiparazione economica non comprende automaticamente tutte le voci del trattamento dei dirigenti sanitari, ma solo quelle compatibili con una corrispondenza per funzioni, mansioni e anzianità; le voci strettamente collegate al conferimento di un incarico dirigenziale richiedono la prova dell'effettivo incarico.
- La contestazione in appello della mancanza di prova di un elemento costitutivo del credito non integra eccezione nuova vietata, ma mera difesa consentita, anche se tale elemento non era stato specificamente allegato o dimostrato dalla parte attrice in primo grado.
- Per dedurre la violazione del giudicato esterno in cassazione è necessario riportare nel ricorso il contenuto decisorio della precedente sentenza, con indicazione del dispositivo e della motivazione rilevanti; la sola riproduzione di passaggi motivazionali non consente alla Corte il controllo richiesto.
- L'impugnazione incidentale tardiva del coobbligato è ammissibile quando l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi risultante dalla sentenza, anche nelle cause scindibili, se vi è un collegamento unitario tra le posizioni sostanziali e processuali coinvolte.
- La disciplina contrattuale successiva alla privatizzazione del pubblico impiego non comporta, di per sé, l'automatica traslazione nell'indennità perequativa di emolumenti propri della dirigenza sanitaria, ove tali emolumenti siano strutturalmente legati all'esercizio concreto di funzioni dirigenziali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05005/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05008/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05010/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05014/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05024/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 05027/2024 del 26/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →