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Sentenza

Sentenza n. 4915/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento della Regione Campania - Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive prot. n. 0440822/2026 del 13/05/2026, avente a oggetto “Osservazioni ex art. 10-bis L. 241/1990 al preavviso di rigetto dell’istanza di proroga – Avviso "Aiuti alle imprese volti al sostegno e all’attrazione di investimenti per il rafforzamento della struttura produttiva della Regione Campania" – Progetto "C.A.R.M.A." – Codice Istanza RCM-05 01079201 – CUP B55H230045500007 – Beneficiario: 3DNA s.r.l.” e recante la “conferma del diniego” di cui al “Preavviso di rigetto” prot. n. 0389028/2026 del 24/04/2026; - di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, collegati e consequenziali; e per l’accertamento del diritto della ricorrente alla concessione della proroga del termine;

Giustizia amministrativa202604047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo della proroga del termine di ultimazione di un progetto finanziato con contributo pubblico

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa beneficiaria del progetto finanziato ha chiesto alla Regione Campania una proroga di diciotto mesi del termine di ultimazione, rappresentando le cause del ritardo e le finalità della proroga. La Regione, dopo il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, ha confermato il diniego. L’impresa ha impugnato tale provvedimento chiedendone l’annullamento, previa sospensione, nonché l’accertamento del diritto alla concessione della proroga. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la fase successiva alla concessione del beneficio e l’adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. La controversia riguarda infatti una fase successiva all’attribuzione del contributo e concerne il rispetto, da parte del beneficiario, del termine di ultimazione del progetto e degli altri impegni assunti. Secondo il criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’adempimento delle condizioni di erogazione riguardano un diritto soggettivo e spettano al giudice ordinario, anche quando l’amministrazione abbia adottato un atto formalmente qualificato come diniego, revoca o decadenza. Il giudice ha precisato che la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario secondo l’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Osservazioni ex art. 10-bis L. 241/1990 al preavviso di rigetto

    La Regione ha adottato il diniego definitivo dopo il preavviso di rigetto e le osservazioni dell’interessata; la sentenza non decide specificamente sulla legittimità del procedimento partecipativo.

  • art. 11 c.p.a.

    la presente controversia può essere riproposta secondo la disciplina dettata dall’articolo 11 del codice del processo amministrativo

    La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali nei limiti previsti dalla disciplina sulla translatio iudicii.

  • art. 133 c.p.a.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione si determina in base alla natura della situazione soggettiva azionata, non alla denominazione formale dell’atto impugnato.
  • Quando la controversia riguarda la fase esecutiva successiva alla concessione del beneficio e l’adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario, inclusi i termini di realizzazione del progetto, il beneficiario è titolare di una posizione di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, per le controversie concernenti la fase procedimentale anteriore al provvedimento discrezionale di concessione del beneficio oppure l’annullamento o la revoca disposti per vizi di legittimità o per originario contrasto con il pubblico interesse, non per inadempimento del beneficiario.
  • L’atto formalmente denominato revoca, decadenza, risoluzione o diniego non determina di per sé la giurisdizione amministrativa: è decisivo verificare se esso incida autoritativamente sulla concessione oppure costituisca reazione all’inadempimento degli obblighi del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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