Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/11/2019 n. 22200 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise sostenendo che la costituzione di una servitù prediale su terreni agricoli dovesse essere assoggettata all'aliquota d'imposta di registro del 15%, prevista dall'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. Secondo l'Amministrazione, occorreva avere riguardo alla natura agricola del fondo servente e la costituzione della servitù avrebbe comunque comportato il trasferimento di una parte dei poteri del proprietario. La società sosteneva invece che la servitù è un diritto reale di godimento che viene costituito, senza trasferimento della proprietà o della titolarità di un diritto già esistente, e che pertanto dovesse applicarsi l'aliquota ordinaria dell'8%.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di merito che aveva annullato l'avviso di liquidazione. La Corte ha ribadito che la costituzione di una servitù prediale non è un atto traslativo: essa impone un peso sul fondo servente a vantaggio del fondo dominante e determina una compressione del diritto di proprietà, senza trasferire a un altro soggetto la proprietà o la titolarità di un diritto reale già esistente. Di conseguenza, alla costituzione di servitù su terreni agricoli si applica l'aliquota dell'8%, non quella maggiorata del 15% prevista per i trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti non qualificati. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Prevede in via generale l'aliquota dell'8% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento; l'aliquota è elevata al 15% quando il trasferimento riguarda terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o da determinate associazioni e società cooperative.

    La maggiorazione al 15% riguarda gli atti di trasferimento della proprietà o della titolarità di diritti reali, non gli atti costitutivi di servitù prediali. La distinzione fiscale dipende dalla natura dell'atto registrato, non soltanto dalla natura agricola del terreno.

  • Art. 1027 del codice civile

    La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.

    La servitù crea un rapporto giuridico tra fondo servente e fondo dominante e attribuisce un'utilità oggettiva al fondo dominante, senza trasferire la proprietà o una parte autonomamente trasferibile dei poteri del proprietario del fondo servente.

  • Art. 1028 del codice civile

    L'utilità può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante.

    L'utilità tutelata dalla servitù è ampia, ma deve essere collegata oggettivamente alla natura e alla destinazione del fondo dominante, secondo il requisito della predialità.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile

    Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È stata la base processuale del motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenuto infondato dalla Corte.

  • Cassazione civile, sentenza n. 16495 del 2003

    Il termine trasferimento contenuto nell'art. 1 della tariffa non può essere riferito agli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù.

    Il precedente, confermato dalla sentenza in esame, distingue tra atti traslativi, che comportano il passaggio della proprietà o della titolarità di un diritto, e atti costitutivi di diritti reali, come la servitù.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro occorre qualificare correttamente l'atto negoziale: la costituzione di un diritto reale di godimento non equivale automaticamente al trasferimento di un diritto già esistente.
  • Per una servitù prediale costituita su un terreno agricolo, la sola natura agricola del fondo non giustifica l'applicazione dell'aliquota maggiorata prevista per i trasferimenti di terreni agricoli.
  • La servitù comporta una compressione del diritto di proprietà del fondo servente a vantaggio del fondo dominante, non un trasferimento autonomo di proprietà o di facoltà a un altro soggetto.
  • Nel valutare l'aliquota applicabile bisogna fare riferimento alla struttura e agli effetti giuridici dell'atto registrato, distinguendo tra costituzione e trasferimento.
  • La qualificazione dell'atto come costituzione di servitù deve essere coerente con i caratteri civilistici della predialità, dell'inerenza al fondo dominante e dell'inseparabilità dalla sua proprietà.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.