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Sentenza

Sentenza n. 940/2026 - Latina, Sezione 2

l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - dell’intero concorso di cui al bando decreto Direttore Generale Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale n. 1004 del 24 ottobre 2025 (prot. 30716) avente ad oggetto procedura comparativa, per colloquio e titoli, per n. 2 progressioni verticali dall'Area dei Collaboratori (ex categoria C) all'Area dei Funzionari (ex categoria D), riservata al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato attualmente in servizio presso l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (cod. 287) nonché di tutti gli atti e provvedimenti della selezione de qua; di tutti gli atti della procedura concorsuale de qua, anche non conosciuti, ivi compresi: il bando stesso, gli atti di nomina e di modifica della Commissione esaminatrice, i verbali di insediamento e dei lavori della stessa Commissione, gli elenchi dei candidati ammessi, i criteri di valutazione pubblicati, gli esiti delle singole prove, nonché infine la graduatoria finale approvata e pubblicata con decreto Direttore Generale Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, n. 1196 del 17.12.2025 e gli eventuali successivi contratti di lavoro stipulati con i candidati risultanti vincitori; - dello stesso Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le Aree del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale", in regime transitorio ex art. 92 del CCNL di Comparto periodo 2019 - 2021, emanato con decreto rettorale n. 753 del 30.09.2025 ove abbia legittimato l’operato e le decisioni assunte della Commissione di concorso, oggetto di denuncia e doglianza con il presente atto; - dei contratti di lavoro, nelle more stipulati con i vincitori del concorso de quo; nonché per la condanna dell’università Degli Studi Di Cassino E Del Lazio Meridionale, in persona del Rettore legale rapp.te p.t. - al conseguente ristoro del danno non patrimoniale e del danno da perdita di chance professionali subiti da ciascuno dei predetti ricorrenti;

Giustizia amministrativa202600190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti della procedura comparativa per due progressioni verticali dall'Area dei Collaboratori all'Area dei Funzionari, inclusi il bando, gli atti della commissione, la graduatoria finale e i contratti stipulati con i vincitori

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni intimate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'intera procedura selettiva e chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e da perdita di chance. Hanno dedotto: violazione dell'anonimato e degli artt. 11 d.P.R. 487/1994 e 35 d.lgs. 165/2001, violazione dell'art. 51 c.p.c., del principio di non discriminazione ed eccesso di potere per sviamento; difetto di motivazione e omessa o insufficiente predeterminazione dei criteri di valutazione; tardiva comunicazione dei criteri; tardiva comunicazione dell'orario completo della prova; violazione del bando e introduzione da parte della commissione di elementi ulteriori, con trasformazione del colloquio in una prova pratica; difetto di istruttoria per mancata trasmissione dei file informatici utilizzati dai candidati; incoerenza delle aree tematiche e delle domande rispetto al profilo professionale; violazione del legittimo affidamento. Il controinteressato ha eccepito l'inammissibilità del ricorso cumulativo per conflitto di interessi tra i ricorrenti e il difetto di interesse, poiché i tre candidati, collocati nelle ultime tre posizioni e titolari di punteggi diversi, non avrebbero potuto raggiungere le prime due posizioni neppure conseguendo il punteggio massimo al colloquio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo fondate entrambe le eccezioni preliminari. Il ricorso collettivo non era ammissibile perché mancava l'assenza di conflitto di interessi tra i ricorrenti: i tre candidati avevano punteggi differenti, concorrevano per soli due posti e, sia in caso di rideterminazione dei punteggi o ripetizione della prova orale, sia in caso di ripetizione dell'intera procedura, non avrebbero potuto conseguire tutti il medesimo vantaggio. Ogni domanda avrebbe dovuto essere proposta separatamente dal relativo titolare. È stato inoltre ravvisato il difetto di interesse, perché, anche attribuendo a ciascun ricorrente il massimo di 28 punti al colloquio, i punteggi complessivi non avrebbero consentito di superare i vincitori, classificati con 73,10 e 60,50 punti. Il Collegio ha comunque esaminato per completezza il merito, ritenendo infondati tutti i motivi. La commissione aveva fissato i criteri prima di conoscere i nominativi dei candidati; il verbale e la relazione del responsabile del procedimento confermavano l'assenza di condizionamenti e il rispetto dell'imparzialità. I criteri di valutazione erano stati sufficientemente predeterminati, anche mediante sub-criteri e griglie, e il voto numerico era idoneo a esprimere la motivazione della valutazione tecnica. Non era necessario che i criteri fossero comunicati con un termine specifico ai candidati, purché fossero stabiliti prima della valutazione delle prove. La data del colloquio era prevista dal bando e la comunicazione dell'orario il giorno precedente non aveva leso la par condicio, anche perché i candidati erano dipendenti interni e si erano regolarmente presentati. L'uso eventuale del computer per i quesiti informatici costituiva supporto al colloquio orale e non trasformava la prova in una prova pratica; pertanto non sussisteva neppure l'obbligo di trasmettere file di elaborati. La scelta delle domande rientrava nella discrezionalità tecnica della commissione e non presentava manifesta illogicità, abnormità o disparità di trattamento. Infine, il legittimo affidamento all'assunzione matura, in ambito concorsuale, soltanto con la conclusione e l'approvazione della procedura e compete ai vincitori. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell'illegittimità dell'azione amministrativa, presupposto della responsabilità ex art. 2043 c.c. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 487/1994

    La commissione deve operare nel rispetto delle garanzie proprie delle procedure concorsuali, inclusa la regola dell'anonimato secondo quanto dedotto dai ricorrenti; nel caso concreto il giudice ha ritenuto rispettati i principi di imparzialità e trasparenza.

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    Impone la predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove; la commissione ha adempiuto mediante criteri, sub-criteri e griglia di attribuzione dei punteggi fissati prima della valutazione.

  • art. 35 d.lgs. 165/2001

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure relative alla procedura concorsuale e all'anonimato; il giudice non ha ravvisato violazioni.

  • art. 4, comma 6, d.P.R. 487/1994

    Richiamato per la contestazione della comunicazione del calendario delle prove; la tardiva comunicazione dell'orario non è stata ritenuta lesiva, poiché la data era già indicata nel bando e i candidati avevano potuto partecipare regolarmente.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità sono stati ritenuti rispettati nella fissazione dei criteri, nella gestione della prova e nella conduzione della procedura.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria è stata respinta perché, non essendo stata accertata l'illegittimità degli atti impugnati, mancava il principale presupposto della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Applicato per la definizione in rito della controversia mediante dichiarazione di inammissibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 35 c.p.a. nel quadro della decisione definitoria del giudizio.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è ammissibile soltanto quando ricorrono congiuntamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti; se l'accoglimento può produrre vantaggi individuali incompatibili o non può avvantaggiare tutti in ragione del numero limitato dei posti disponibili, le domande devono essere proposte separatamente.
  • Sussiste il difetto di interesse a ricorrere quando, sulla base dei punteggi ufficiali e del punteggio massimo conseguibile nella prova contestata, il candidato non può comunque raggiungere una posizione utile in graduatoria; in tal caso l'annullamento o la ripetizione della prova non gli procurerebbe un'utilità concreta e attuale.
  • Nelle procedure concorsuali la commissione deve predeterminare i criteri di valutazione prima di procedere alla valutazione delle prove, ma non è tenuta a comunicarli ai candidati con uno specifico termine minimo, salvo diverse prescrizioni della lex specialis; la predeterminazione è funzionale soprattutto a garantire imparzialità, par condicio e verificabilità ex post dell'operato della commissione.
  • Il voto numerico attribuito dalla commissione di concorso può assolvere l'obbligo di motivazione quando siano stati previamente fissati criteri e parametri di valutazione, salvo che emerga una manifesta contraddizione tra i fatti obiettivi, i criteri stabiliti e il punteggio attribuito.
  • La scelta delle tracce e delle domande d'esame appartiene alla discrezionalità tecnica della commissione ed è sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, abnormità, arbitrarietà, travisamento o disparità di trattamento.
  • In ambito concorsuale il legittimo affidamento all'assunzione sorge, di regola, soltanto in capo ai vincitori dopo la conclusione e l'approvazione della procedura; la mera partecipazione o la posizione non utile in graduatoria non fonda un affidamento tutelabile all'assunzione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimo affidamento

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