Ordinanza n. 511/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione ex art. 55, c.p.a. - del parere negativo della Commissione regionale ex D.G.R.C. n. 703/2001, verbale n. 113 del 28 maggio 2025, non conosciuto, reso sulla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di numero 13 posti letto della unità speciale di accoglienza permanente R/1Suap, nel Comune di Bracigliano; - della nota di comunicazione del presidente della Commissione regionale ex D.G.R.C. n. 7301/2001, prot. 363198 del 21 luglio 2025; - del diniego di accesso atti di cui alla nota prot. 410716 del 21 agosto 2025; - del silenzio rigetto sulla istanza di accesso presentata a seguito del diniego del 21 agosto 2025; - dei provvedimenti di programmazione territoriale del fabbisogno delle strutture residenziali, sia da parte della Regione Campania che del Direttore Generale dell’Asl Salerno, in particolare del Distretto Sanitario 67, non conosciuti; - dei provvedimenti, non conosciuti, adottati dal Comune di Bracigliano (Sa); - dell’autorizzazione rilasciata, non conosciuta; - di tutti gli altri di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e silenzio-rigetto sull'istanza di accesso a verbali, atti istruttori, istanze, pareri e autorizzazione rilasciata a un'altra struttura per il medesimo setting assistenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il parere negativo della Commissione regionale sulla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di 13 posti letto di un'unità speciale di accoglienza permanente R/1Suap, nonché gli atti connessi, deducendo anche l'illegittimità del diniego di accesso opposto dall'amministrazione. A seguito del diniego, la società ha presentato una nuova istanza di accesso alla Regione e all'ASL, chiedendo copia del verbale della Commissione regionale, degli atti istruttori, delle istanze presentate all'ASL, degli atti posti a fondamento dei pareri dell'ASL e della Commissione regionale e dell'autorizzazione rilasciata a un'altra struttura. L'interesse ostensivo è stato individuato nell'esigenza di tutelare la propria situazione giuridica rispetto all'autorizzazione rilasciata alla struttura concorrente, con riserva di impugnazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda incidentale di accesso ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. Ha ritenuto sussistente, con riferimento all'autorizzazione rilasciata a terzi per il medesimo setting assistenziale R1, un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, ai sensi dell'art. 22 l. n. 241/1990. La posizione della ricorrente è stata considerata differenziata e tale da escludere che l'istanza fosse preordinata a un controllo generalizzato dell'attività amministrativa. Il giudice ha precisato che, in questa sede, non occorre anticipare la valutazione sull'ammissibilità o sulla fondatezza del ricorso principale, poiché il diritto di accesso ha natura strumentale e può essere esercitato senza che l'amministrazione o il controinteressato sindachino nel merito la fondatezza della pretesa sostanziale collegata. Regione e ASL sono state ordinate, ciascuna per i documenti formati o stabilmente detenuti, a consentire l'accesso entro trenta giorni, limitatamente agli atti riferiti al setting di interesse della ricorrente e con modalità idonee a proteggere i dati sensibili di terzi, anche mediante oscuramenti o omissis. È stata fissata una successiva camera di consiglio per il prosieguo dell'esame dell'istanza cautelare relativa al ricorso principale.
Norme richiamate
art. 22 l. n. 241/1990
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
La ricorrente, in quanto titolare di una posizione giuridica differenziata collegata all'autorizzazione rilasciata a una struttura terza per il medesimo setting assistenziale, possiede un interesse qualificato all'accesso, non riconducibile a un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.
art. 25, comma 2, l. n. 241/1990
L'accesso deve essere consentito dall'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; Regione e ASL devono quindi esibire, ciascuna per la propria competenza, gli atti richiesti.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda di accesso proposta incidenter tantum nel giudizio principale può essere decisa con ordinanza dal giudice amministrativo, il quale può ordinare l'esibizione dei documenti.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare relativa al ricorso principale non è stata definita in questa fase; il TAR ha disposto il prosieguo dell'esame in una successiva camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso documentale, sussiste un interesse diretto, concreto e attuale quando il richiedente dimostri una posizione giuridica differenziata collegata ai documenti relativi a un'autorizzazione rilasciata a un terzo per il medesimo settore o setting di attività, anche quando l'accesso sia funzionale alla valutazione dell'eventuale impugnazione dell'autorizzazione.
- Il diritto di accesso documentale ha natura strumentale e, una volta verificato il collegamento tra la posizione giuridica del richiedente e i documenti, l'amministrazione e il controinteressato non possono anticipare, in sede ostensiva, il giudizio sulla fondatezza della pretesa sostanziale o sull'esito del ricorso eventualmente proponibile.
- L'accesso non è preordinato a un controllo generalizzato sull'attività amministrativa quando la richiesta è circoscritta agli atti riferiti al medesimo setting di attività del richiedente e serve alla tutela di una situazione giuridica differenziata.
- L'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente deve consentire l'accesso per quanto di propria competenza, selezionando gli atti pertinenti e adottando misure, quali oscuramenti o omissis, necessarie a proteggere i dati sensibili e la riservatezza dei terzi.
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