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Sentenza

Sentenza del 19/08/2015 n. 16961 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva annullato l'iscrizione ipotecaria. Ha dedotto, da un lato, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, sostenendo di avere prodotto gli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento sottostanti, notificati al portiere dello stabile; dall'altro, la violazione degli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che l'intimazione ad adempiere fosse necessaria prima dell'espropriazione, ma non anche prima dell'iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia. Ha ritenuto assorbente e infondato il motivo relativo all'intimazione ad adempiere, chiarendo che l'iscrizione ipotecaria non è un atto dell'espropriazione forzata e non richiede necessariamente l'intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973. Tuttavia, l'iscrizione deve essere preceduta dalla comunicazione al contribuente dell'intenzione di procedere, per consentirgli di esercitare il contraddittorio e difendersi. La Corte ha inoltre rilevato che Equitalia non aveva indicato né documentato adeguatamente la data di notifica delle cartelle rispetto alla data di iscrizione ipotecaria, impedendo di verificare la ritualità dell'iscrizione. L'iscrizione è quindi rimasta annullata. Non sono state liquidate spese, poiché il resistente non si è costituito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

    Norma relativa alla notificazione delle cartelle di pagamento.

    Il concessionario deve dimostrare in modo adeguato la regolare notifica delle cartelle poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria, producendo la relativa documentazione, compresi gli avvisi di ricevimento quando necessari.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2

    L'intimazione ad adempiere è richiesta quando l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella.

    L'intimazione ad adempiere precede l'espropriazione forzata, ma non costituisce necessariamente un presupposto dell'iscrizione ipotecaria, che è una misura cautelare e non un atto esecutivo in senso stretto.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2-bis

    Prevede la comunicazione preventiva dell'iscrizione ipotecaria.

    Anche per le iscrizioni anteriori all'introduzione espressa del comma 2-bis, l'amministrazione doveva rispettare il contraddittorio endoprocedimentale, informando preventivamente il contribuente e concedendogli un termine, indicato dalla Corte in trenta giorni, per pagare o presentare osservazioni.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 49 e 50

    Disciplinano le procedure di riscossione e l'intimazione ad adempiere.

    Le disposizioni distinguono gli atti preparatori dell'espropriazione dall'iscrizione ipotecaria, che non deve essere preceduta dall'intimazione ex art. 50, comma 2, salvo quanto necessario per l'avvio dell'espropriazione.

  • Art. 366 c.p.c.

    Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

    Chi ricorre in Cassazione deve indicare e documentare nel ricorso gli elementi necessari per verificare il vizio denunciato. La mancata indicazione delle date e dei documenti relativi alle notifiche impedisce alla Corte di svolgere il controllo richiesto.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19668 del 18 settembre 2014

    L'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla per violazione del contraddittorio endoprocedimentale.

    Prima di adottare un atto tributario idoneo a incidere negativamente sui diritti del contribuente, l'amministrazione deve informarlo e consentirgli di presentare osservazioni o provvedere al pagamento.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria sui beni del contribuente deve essere preceduta da una comunicazione preventiva, che consenta il pagamento o la presentazione di osservazioni; in mancanza, l'iscrizione può essere dichiarata nulla.
  • L'intimazione ad adempiere prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 è necessaria per l'espropriazione forzata iniziata oltre un anno dalla notifica della cartella, ma non costituisce di per sé un requisito indispensabile per l'iscrizione ipotecaria.
  • L'ente della riscossione deve provare la regolare notifica delle cartelle e indicare con precisione le date rilevanti; una documentazione incompleta può impedire di dimostrare la legittimità dell'iscrizione.
  • Nel giudizio di Cassazione non è sufficiente affermare genericamente che gli atti sono stati notificati: il ricorrente deve riportare o indicare specificamente gli elementi documentali necessari al controllo della Corte.
  • Il principio del contraddittorio endoprocedimentale può operare anche per atti amministrativi tributari anteriori all'introduzione di una specifica previsione legislativa, quando l'atto incide significativamente sui diritti del contribuente.

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