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Sentenza

Sentenza n. 4371/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, n. 101/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502645

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di chiusura dell’esercizio commerciale per venti giorni, adottato ai sensi dell’art. 5 l. 50/1994, per detenzione e cessione di prodotti da fumo privi di contrassegno fiscale e detenuti senza autorizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità amministrativa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza breve del TAR Puglia n. 101/2025, che aveva respinto il ricorso contro la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio. La vicenda traeva origine dal sequestro, presso il punto vendita, di 34 confezioni di sigarette elettroniche “Puff” prive del contrassegno fiscale e detenute senza la prescritta autorizzazione. L’appellante ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 7, 9 e 10 l. 241/1990, eccesso di potere, omessa valutazione delle proprie deduzioni, difetto e insufficienza della motivazione, sostenendo che l’Agenzia avrebbe dovuto comunicare formalmente l’avvio del procedimento sanzionatorio. Ha lamentato, inoltre, di non aver potuto svolgere una perizia chimica sui liquidi contenuti nei dispositivi per verificare la presenza e la quantità di tabacco, prospettando la nullità del procedimento. Con il secondo motivo ha censurato l’erronea applicazione dell’art. 5 l. 50/1994, la violazione dell’art. 41 Cost., il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. In particolare, ha contestato l’applicazione del termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 28 l. 689/1981 quale limite temporale per l’irrogazione della chiusura, sostenendo che il provvedimento, adottato quasi due anni dopo l’accertamento, fosse tardivo; ha inoltre ritenuto eccessiva la durata di venti giorni, in rapporto alla quantità dei prodotti sequestrati, chiedendo l’applicazione della sanzione minima di cinque giorni.

La decisione

L’appello è stato respinto. Quanto al primo motivo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’omessa comunicazione formale di avvio non comportasse l’illegittimità del provvedimento, poiché la società aveva comunque avuto piena conoscenza dell’attività amministrativa e dell’oggetto del procedimento attraverso il contatto relativo al controllo e, soprattutto, mediante la notifica del verbale di sequestro, indicante la violazione contestata, la possibile chiusura dell’esercizio ai sensi dell’art. 5 l. 50/1994 e l’autorità competente. Lo scopo partecipativo doveva quindi ritenersi raggiunto. La doglianza relativa alla perizia chimica è stata giudicata inconferente, non risultando che essa fosse stata impedita dall’Amministrazione. È stata altresì ritenuta adeguata la motivazione del provvedimento finale, mentre la censura sul punto era formulata in termini generici. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha affermato che l’art. 5 l. 50/1994 collega automaticamente la chiusura dell’esercizio all’accertamento della detenzione o cessione illecita di tabacchi lavorati, lasciando alla discrezionalità amministrativa la sola determinazione della durata, tra cinque giorni e un mese. Ha ritenuto applicabile, in luogo del termine generale di conclusione del procedimento ex art. 2 l. 241/1990, il termine quinquennale di prescrizione dell’art. 28 l. 689/1981, in quanto la disciplina sanzionatoria speciale prevale su quella generale. La sanzione era stata irrogata entro tale termine. La durata di venti giorni è stata giudicata congrua e proporzionata, poiché l’Amministrazione aveva considerato la gravità dell’illecito, la tipologia e quantità dei prodotti, le modalità di esposizione alla vendita, l’assenza del contrassegno fiscale, la pluralità delle infrazioni, l’eventuale recidiva e gli ulteriori criteri generali prestabiliti. Non sono emersi profili di manifesta irragionevolezza, illogicità o sproporzione. La sentenza del TAR è stata quindi confermata; la società appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 5 l. 50/1994

    Ove all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del citato testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 43 del 1973, e successive modificazioni, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste è disposta, dal Ministro delle finanze o per sua delega, la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese.

    La chiusura dell’esercizio consegue automaticamente all’accertamento dell’illecito; la discrezionalità amministrativa riguarda la graduazione della durata della chiusura entro il minimo e il massimo edittali.

  • art. 28 l. 689/1981

    Il termine quinquennale di prescrizione costituisce il limite temporale entro il quale può essere validamente esercitato il potere sanzionatorio, anche per la sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 5 l. 50/1994; tale disciplina speciale prevale sul termine generale di conclusione del procedimento previsto dalla l. 241/1990.

  • art. 2 l. 241/1990

    Il termine generale di conclusione del procedimento non si applica al procedimento sanzionatorio disciplinato specialmente dalla l. 689/1981, in presenza della specifica disciplina prescrizionale quinquennale.

  • art. 7 l. 241/1990

    L’omessa comunicazione formale di avvio non determina l’illegittimità dell’atto quando l’interessato abbia comunque conosciuto l’avvio, l’oggetto e le possibili conseguenze del procedimento e abbia avuto la possibilità di interloquire utilmente con l’Amministrazione.

  • artt. 9 e 10 l. 241/1990

    Le garanzie partecipative risultano soddisfatte quando, nonostante l’assenza di una comunicazione formale autonoma, il destinatario sia stato posto concretamente in condizione di esercitare le proprie prerogative difensive.

  • art. 41 Cost.

    Nel testo la disposizione è richiamata dall’appellante in relazione alla proporzionalità della sanzione, ma la censura è stata respinta poiché la durata della chiusura risultava congrua rispetto agli elementi valutati dall’Amministrazione.

Massime di principio

  • La chiusura temporanea dell’esercizio prevista dall’art. 5 l. 50/1994 consegue automaticamente all’accertamento della detenzione o cessione illecita di tabacchi lavorati; la discrezionalità dell’Amministrazione riguarda la sola determinazione della durata, da graduare in rapporto alla gravità concreta dell’illecito entro i limiti edittali.
  • Per le sanzioni amministrative accessorie disciplinate dall’art. 5 l. 50/1994, il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 28 l. 689/1981 costituisce il limite temporale per l’esercizio del potere sanzionatorio e prevale sul termine generale di conclusione del procedimento previsto dall’art. 2 l. 241/1990.
  • L’omessa comunicazione formale di avvio del procedimento non comporta l’illegittimità del provvedimento quando il destinatario abbia comunque acquisito conoscenza effettiva dell’avvio, della violazione contestata, della possibile sanzione e dell’autorità competente, così da poter esercitare utilmente le proprie difese.
  • La durata della chiusura dell’esercizio è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta irragionevolezza, illogicità o sproporzione; non è irragionevole una durata intermedia quando il provvedimento esponga i criteri e gli elementi concreti considerati, quali gravità dell’illecito, tipologia e quantità dei prodotti, modalità di esposizione alla vendita, assenza del contrassegno fiscale e recidiva.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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