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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13958/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (privati)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di retrocessione di terreni già espropriati, relativa alla determinazione del corrispettivo dovuto per il riacquisto da parte dei privati. Il giudice di merito aveva ritenuto che il prezzo fosse già stato definitivamente concordato tra le parti in una somma di euro 310.000, sulla base di scambi di note e di una successiva disponibilità dei privati a concludere il contratto. I ricorrenti hanno censurato tale ricostruzione sostenendo che non vi fosse mai stato un accordo definitivo: le interlocuzioni sarebbero rimaste a livello di trattative, con questioni ancora aperte su occupazioni di terzi, manufatti abusivi, frazionamento, individuazione dei beni e modalità di pagamento. Hanno quindi dedotto violazione delle norme sulla conclusione del contratto e sulla retrocessione, sostenendo che, mancato l’accordo, era legittimo rivolgersi alla Commissione per la determinazione del corrispettivo. Hanno inoltre contestato la tesi dell’irrevocabilità della retrocessione e sostenuto che la sentenza ex art. 48 d.P.R. 327/2001 avrebbe natura costitutiva, non di condanna, con conseguente carenza di interesse e di legittimazione del Comune a chiedere una condanna al pagamento e ricadute anche sulle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato come già concluso il contratto di retrocessione senza verificare correttamente la corrispondenza tra proposta e accettazione ai sensi dell’art. 1326 c.c. e senza considerare compiutamente gli elementi fattuali indicativi del mancato perfezionamento dell’accordo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 48 d.P.R. n. 327/2001

    la determinazione del corrispettivo di retrocessione presuppone il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti; in presenza di accordo, la questione resta nel perimetro negoziale e non della determinazione giudiziale del prezzo

  • art. 47 d.P.R. n. 327/2001

    la retrocessione può avvenire anche per accordo tra le parti, con natura contrattuale e riacquisto derivativo della proprietà

  • art. 1326 c.c.

    il giudice deve verificare la conformità tra proposta e accettazione per accertare la conclusione del contratto; una mera disponibilità a contrarre non equivale a contratto concluso

  • art. 115 c.p.c.

    è richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle risultanze di causa e della pretesa confessione del Comune

  • art. 116 c.p.c.

    è richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove e delle dichiarazioni delle parti

  • art. 100 c.p.c.

    è richiamato dai ricorrenti per contestare l’interesse ad agire del Comune nella domanda di condanna

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato dai ricorrenti in relazione al contenuto della domanda e ai poteri del giudice

  • art. 113 c.p.c.

    è richiamato dai ricorrenti in relazione alla decisione secondo diritto

  • art. 1329 c.c.

    è richiamato dai ricorrenti per sostenere l’inammissibilità della tesi di irrevocabilità della retrocessione

  • art. 91 c.p.c.

    è richiamato dai ricorrenti in tema di regolazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    è richiamato dai ricorrenti in tema di compensazione o riduzione delle spese di lite

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    indicano il rito camerale adottato per la decisione in cassazione

Massime di principio

  • Nella retrocessione del bene espropriato, il giudice deve distinguere tra retrocessione conseguente a sentenza e retrocessione derivante da accordo negoziale tra le parti: solo nel secondo caso rileva la verifica della conclusione del contratto secondo le regole generali.
  • La conclusione del contratto richiede una accettazione conforme alla proposta; espressioni di mera disponibilità a concludere o richieste di ulteriori valutazioni non equivalgono, di per sé, a consenso definitivo.
  • Quando la determinazione giudiziale del corrispettivo di retrocessione è subordinata al mancato accordo tra le parti, il giudice di merito deve accertare in modo puntuale se l’accordo si sia effettivamente formato prima di attivare la procedura di stima.
  • La sentenza di merito è censurabile per violazione dell’art. 1326 c.c. se afferma la conclusione del contratto senza verificare la concordanza tra proposta e accettazione e senza valutare gli elementi fattuali rilevanti emersi dagli atti.
  • In presenza di accoglimento del motivo che investe l’an dell’accordo, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la mancata formazione del contratto o la diversa natura della decisione sul prezzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareInadempimento
RamiProcesso civileImmobiliareObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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