Cassazione Civile, Ordinanza n. 13958/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privati)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di retrocessione di terreni già espropriati, relativa alla determinazione del corrispettivo dovuto per il riacquisto da parte dei privati. Il giudice di merito aveva ritenuto che il prezzo fosse già stato definitivamente concordato tra le parti in una somma di euro 310.000, sulla base di scambi di note e di una successiva disponibilità dei privati a concludere il contratto. I ricorrenti hanno censurato tale ricostruzione sostenendo che non vi fosse mai stato un accordo definitivo: le interlocuzioni sarebbero rimaste a livello di trattative, con questioni ancora aperte su occupazioni di terzi, manufatti abusivi, frazionamento, individuazione dei beni e modalità di pagamento. Hanno quindi dedotto violazione delle norme sulla conclusione del contratto e sulla retrocessione, sostenendo che, mancato l’accordo, era legittimo rivolgersi alla Commissione per la determinazione del corrispettivo. Hanno inoltre contestato la tesi dell’irrevocabilità della retrocessione e sostenuto che la sentenza ex art. 48 d.P.R. 327/2001 avrebbe natura costitutiva, non di condanna, con conseguente carenza di interesse e di legittimazione del Comune a chiedere una condanna al pagamento e ricadute anche sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato come già concluso il contratto di retrocessione senza verificare correttamente la corrispondenza tra proposta e accettazione ai sensi dell’art. 1326 c.c. e senza considerare compiutamente gli elementi fattuali indicativi del mancato perfezionamento dell’accordo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 48 d.P.R. n. 327/2001
la determinazione del corrispettivo di retrocessione presuppone il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti; in presenza di accordo, la questione resta nel perimetro negoziale e non della determinazione giudiziale del prezzo
art. 47 d.P.R. n. 327/2001
la retrocessione può avvenire anche per accordo tra le parti, con natura contrattuale e riacquisto derivativo della proprietà
art. 1326 c.c.
il giudice deve verificare la conformità tra proposta e accettazione per accertare la conclusione del contratto; una mera disponibilità a contrarre non equivale a contratto concluso
art. 115 c.p.c.
è richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle risultanze di causa e della pretesa confessione del Comune
art. 116 c.p.c.
è richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove e delle dichiarazioni delle parti
art. 100 c.p.c.
è richiamato dai ricorrenti per contestare l’interesse ad agire del Comune nella domanda di condanna
art. 112 c.p.c.
è richiamato dai ricorrenti in relazione al contenuto della domanda e ai poteri del giudice
art. 113 c.p.c.
è richiamato dai ricorrenti in relazione alla decisione secondo diritto
art. 1329 c.c.
è richiamato dai ricorrenti per sostenere l’inammissibilità della tesi di irrevocabilità della retrocessione
art. 91 c.p.c.
è richiamato dai ricorrenti in tema di regolazione delle spese di lite
art. 92 c.p.c.
è richiamato dai ricorrenti in tema di compensazione o riduzione delle spese di lite
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
indicano il rito camerale adottato per la decisione in cassazione
Massime di principio
- Nella retrocessione del bene espropriato, il giudice deve distinguere tra retrocessione conseguente a sentenza e retrocessione derivante da accordo negoziale tra le parti: solo nel secondo caso rileva la verifica della conclusione del contratto secondo le regole generali.
- La conclusione del contratto richiede una accettazione conforme alla proposta; espressioni di mera disponibilità a concludere o richieste di ulteriori valutazioni non equivalgono, di per sé, a consenso definitivo.
- Quando la determinazione giudiziale del corrispettivo di retrocessione è subordinata al mancato accordo tra le parti, il giudice di merito deve accertare in modo puntuale se l’accordo si sia effettivamente formato prima di attivare la procedura di stima.
- La sentenza di merito è censurabile per violazione dell’art. 1326 c.c. se afferma la conclusione del contratto senza verificare la concordanza tra proposta e accettazione e senza valutare gli elementi fattuali rilevanti emersi dagli atti.
- In presenza di accoglimento del motivo che investe l’an dell’accordo, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la mancata formazione del contratto o la diversa natura della decisione sul prezzo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13884/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13885/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13886/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13887/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13888/2024 del 20/05/2024
- ordinanza_civile · 20 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13889/2024 del 20/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →