Sentenza n. 2015/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 3918/2024 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Milano il 11.09.2024 all’esito del procedimento iscritto al NRG 5148/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, nella parte relativa all'accredito sulla carta del docente di 500 euro annui per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Milano, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle l'accredito di 500 euro annui sulla carta del docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. La sentenza era stata notificata al Ministero il 12 novembre 2024, con attestazione di conformità all'originale, e il Ministero non aveva provveduto all'accredito. Il ricorso deduceva quindi l'inottemperanza al giudicato e chiedeva le conseguenti misure esecutive, inclusi gli interessi legali. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando che tra la notificazione del titolo esecutivo e la proposizione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il giudice ha precisato che il termine decorre dalla notificazione, presso la sede del debitore, del titolo esecutivo costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità, e non dipende dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., oggi non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli 60 giorni per l'esecuzione, su istanza diretta del creditore. Ha escluso il riconoscimento degli interessi legali, poiché il bonus della carta del docente è previsto al valore nominale per ciascun anno di servizio e non è suscettibile di maggiorazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza al giudicato e adottare le conseguenti misure esecutive, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, inteso come atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile.
art. 474 c.p.c.
Rileva ai fini della nozione di titolo esecutivo quale atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente.
art. 475 c.p.c.
La spedizione in forma esecutiva non costituisce più requisito necessario per l'esecuzione dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia; la notificazione di una sentenza munita di attestazione di conformità è sufficiente ai fini del decorso del termine ex art. 14 d.l. 669/1996.
art. 2, comma 1, d.P.C.M. 28 novembre 2016
Prevede l'importo del bonus della carta del docente al valore nominale per ciascun anno di servizio, escludendo la possibilità di applicare una maggiorazione a titolo di interessi legali.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria derivante da una sentenza passata in giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità, senza che sia necessaria la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., non più richiesta dopo le modifiche della legge Cartabia.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, stabilendone le modalità di attivazione e il termine per l'esecuzione.
- Un beneficio economico riconosciuto dalla legge o da un atto normativo al valore nominale per ciascun periodo di spettanza non può essere aumentato mediante il riconoscimento di interessi legali, in assenza di una specifica previsione normativa che ne ammetta la maggiorazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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