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Ordinanza

Ordinanza n. 896/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione terza), n. 507, pubblicata il 26 gennaio 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. III, che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo a una procedura per servizi cimiteriali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania e ha proposto, in via incidentale, domanda di sospensione della sua efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo non specifica le singole censure articolate contro la sentenza, demandandone l'approfondimento alla fase di merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Pur rinviando alla fase di merito l'approfondimento delle censure dell'appellante, ha ritenuto insussistente il periculum in mora, ossia il pregiudizio grave e irreparabile necessario per la sospensione. La procedura riguarda servizi cimiteriali, l'appellante li sta espletando da due anni e l'udienza di merito è già fissata a breve, per il 28 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata valutata con riguardo alla necessità di accertare un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto il requisito del periculum in mora è stato escluso.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare in appello richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale requisito l'istanza deve essere respinta, anche se le censure contro la sentenza impugnata sono rinviate all'esame di merito.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando l'attività oggetto della procedura è già esercitata dall'appellante da un periodo significativo e l'udienza di merito è fissata in tempi ravvicinati, poiché la prossimità della decisione riduce il rischio di un pregiudizio irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareServizi cimiteriali e funebri
RamiProcesso amministrativoServizi pubblici
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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