Cassazione Penale, Sentenza n. 42670/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che ha confermato l'applicazione a Vincenzo Medica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni tre e la confisca di vari beni (terreni con fabbricato, saldi bancari, polizza assicurativa) formalmente intestati a Medica e alla moglie ma ritenuti nella sua disponibilità. La Corte d'appello aveva richiamato la condanna definitiva (22/12/2022) per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. come prova dell'inserimento mafioso e aveva ritenuto la pericolosità sociale attuale per la mancanza di elementi di dissociazione. I ricorrenti hanno dedotto: difetto di attualità della pericolosità (Medica sarebbe stato estromesso nel 2012 e non avrebbe ruolo attuale), inesigibilità dell'obbligo di soggiorno e sproporzione della durata della misura, errori nel calcolo della confisca (mancata considerazione di un contributo familiare di euro 300 mensili alla moglie, impropria applicazione dei dati ISTAT per le spese familiari, errata correlazione temporale tra acquisti e presunta pericolosità). Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: ha condiviso la valutazione della Corte d'appello sulla pericolosità sociale fondata sulla condanna definitiva per 416-bis e sulla ricostruzione del ruolo significativo di Medica all'interno del sodalizio, ha confermato la sussistenza dell'attualità della pericolosità in assenza di elementi concreti di dissociazione, ha ritenuto adeguatamente motivate l'imposizione dell'obbligo di soggiorno e la durata della misura in relazione al grado di inserimento associativo, e ha respinto le censure circa la confisca per carenza probatoria del contributo familiare e per l'erronea richiesta di adattare i dati ISTAT al caso concreto. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è stata utilizzata per qualificare la partecipazione di Medica a un'associazione di tipo mafioso; la condanna definitiva per tale reato è elemento centrale per motivare la pericolosità sociale
Principio giurisprudenziale (Sez. U, 30/11/2017, Rv. 271511)
Richiamato il principio della possibilita' di applicare, se presenti elementi sintomatici, la presunzione semplice di stabilità del vincolo associativo in tema di misure di prevenzione; tale presunzione non puo' essere unico fondamento dell'accertamento dell'attualità ma va verificata alla luce degli elementi di fatto
Norme sulle misure di prevenzione (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza)
La misura personale e le misure patrimoniali (confisca) possono essere adottate quando sussista pericolosità sociale attuale e siano proporzionate al grado di inserimento associativo; il giudice può confrontare acquisti e redditi leciti per accertare sproporzione
Massime di principio
- Una condanna definitiva per associazione mafiosa (art. 416-bis) con elementi che ne evidenziano un ruolo funzionale significativo può giustificare misure di prevenzione anche se i fatti sono anteriori, a meno che non vi sia prova concreta di dissociazione
- La nozione di attualità della pericolosità richiede un apprezzamento concreto: l'assenza di segni di dissociazione o di estromissione dal sodalizio rafforza la possibilità di applicare la misura
- La presunzione di stabilità del vincolo mafioso e' applicabile come presunzione semplice quando sussistono elementi sintomatici, ma non puo' essere l'unico fondamento; il ricorrente deve fornire elementi idonei a contrastarla
- L'obbligo di soggiorno e la durata della misura devono essere proporzionati al 'grado di inserimento associativo' e al rischio per la sicurezza pubblica; le corti valutano questo rapporto nel merito con ampia discrezionalità
- Per la confisca basata su sproporzione tra acquisiti e redditi leciti, i contributi familiari e altre entrate devono essere provati concretamente; meri allegati generici o richieste di adattamento statistico non sono sufficienti
- I dati ISTAT possono essere utilizzati per valutare spese familiari, ma la difesa non puo' esigere un automatismo di adattamento statistico privo di elementi specifici e probatori sul caso concreto
- In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati o che rimettono la valutazione dei fatti al giudice del merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni alla Cassa delle Ammende
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