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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22116/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Il giudice dell'esecuzione aveva negato la continuazione ritenendo che fosse già stata negata dal giudice della cognizione sulla base di una richiesta orale del precedente difensore riferita soltanto al capo Q della sentenza n. 6095/2021 (capo dal quale l'imputato era invece stato assolto). Il ricorrente sosteneva che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto valutare la diversa richiesta formulata in fase esecutiva e considerare anche lo stato di tossicodipendenza come elemento a favore del riconoscimento della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato il vizio di motivazione là dove il giudice dell'esecuzione ha negato la continuazione basandosi sull'errata convinzione che il giudice della cognizione avesse già negato la continuazione in modo esteso; poiché quella negazione si riferiva a una richiesta orale limitata a un capo dalla quale l'imputato era stato assolto, la motivazione è risultata viziata. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della continuazione, e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma sul punto. Inoltre è stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sul cumulo/continuazione delle pene: la questione è stata considerata nel senso che la continuazione va valutata correttamente rispetto ai reati e alle decisioni maturate in sede di cognizione e in sede esecutiva, senza confondere istanze diverse.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alle richieste presentate al giudice dell'esecuzione: la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione debba esaminare autonomamente la diversa istanza formulata in fase esecutiva e motivare adeguatamente il diniego.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Norma sulla protezione dei dati personali: impone l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi trattati nella decisione, applicata dalla Corte nel provvedimento.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve valutare autonomamente le richieste di continuazione presentate in fase esecutiva e non può rifiutarle semplicemente perché, a suo avviso, la questione sarebbe già stata decisa in sede di cognizione, salvo che detta decisione abbia effettivamente e specificamente affrontato la medesima istanza.
  • Una dichiarazione orale del difensore nella fase di merito non può sostituire una decisione motivata del giudice della cognizione; se il precedente provvedimento ha trattato un punto diverso o un capo dal quale l'imputato è stato assolto, tale precedente non vincola automaticamente il giudice dell'esecuzione.
  • L'erronea o insufficiente motivazione del giudice dell'esecuzione sul punto decisivo legittima la Cassazione ad annullare con rinvio per nuovo giudizio.
  • Lo stato personale dell'imputato (es. tossicodipendenza) è rilevante e deve essere preso in considerazione quando è richiamato come elemento a sostegno della continuazione; il giudice deve motivare esplicitamente il suo apprezzamento in tal senso.
  • In presenza di vizi motivazionali relativi al diniego della continuazione, la via corretta è l'annullamento con rinvio, affinché il giudice di merito esprima una valutazione motivata e conforme ai profili sostanziali e procedurali rilevanti.

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