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Sentenza

Sentenza n. 2864/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202400104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso contro l’ordine comunale di ripristino dello stato dei luoghi relativo a un ampliamento edilizio, a un muro di contenimento e a un patio con copertura in plexiglass

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava l’ordine di ripristino adottato ai sensi dell’art. 33 d.P.R. 380/2001, relativo a un ampliamento di circa 30 mq, a un muro di contenimento in pietre di tufo di circa 46 metri di lunghezza e 3,50 metri di altezza e a un patio in legno con copertura in plexiglass di circa 20 mq. Deduceva, in appello: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del diritto di difesa, per avere il TAR rilevato incidentalmente che le opere abusive successive alla domanda di condono avrebbero potuto compromettere l’esito della sanatoria; erronea applicazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo che l’ordine fosse stato notificato soltanto al responsabile dell’abuso e non anche all’attuale proprietario; erronea qualificazione del muro di contenimento e del patio come opere abusive soggette a permesso di costruire, anziché come intervento necessario e attività edilizia libera. L’appellante richiamava inoltre la pendenza di una domanda di condono presentata ai sensi della l. 724/1994, nonché i vincoli urbanistici, archeologici, paesaggistici e ambientali gravanti sull’area.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il primo motivo è stato ritenuto irrilevante, perché anche un’eventuale pronuncia del TAR su poteri non ancora esercitati dall’amministrazione non avrebbe prodotto una lesione attuale nella sfera dell’appellante. È stato comunque ritenuto infondato: il rilievo sulla possibile compromissione della domanda di condono era incidentale, formulato in risposta alla censura relativa all’adozione dell’ordine demolitorio durante la procedura di condono, e non costituiva decisione sulla domanda di sanatoria. Il secondo motivo è stato respinto. L’appellante non aveva legittimazione né interesse a dolersi della mancata notifica al proprietario, trattandosi di omissione deducibile dal soggetto proprietario non destinatario della comunicazione. Inoltre, dall’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 non deriva l’invalidità dell’ordine per la mancata notifica a uno dei destinatari; tale omissione determina un’inefficacia relativa del provvedimento nei confronti del soggetto non raggiunto dalla comunicazione. Il proprietario, privo di legale conoscenza dell’ordine, potrà impugnarlo quando gli sarà formalmente comunicato, senza che ciò renda illegittimo il provvedimento nei confronti dell’appellante. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato. Il muro di contenimento, per le rilevanti dimensioni e per il forte impatto sul contesto, richiedeva il permesso di costruire, mai ottenuto né richiesto. Anche il patio richiedeva il permesso di costruire, poiché di dimensioni non esigue, stabilmente infisso su una base in calcestruzzo, idoneo a creare nuova superficie utilizzabile e modificativo della sagoma dell’edificio, già abusivo e oggetto di condono pendente. Esso non poteva quindi essere qualificato come elemento di arredo o intervento di edilizia libera. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha ribadito che una tettoia costituisce nuova costruzione quando presenta solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo; rientrano nell’edilizia libera soltanto le tettoie leggere, non tamponate, prive di autonomia e destinate a un riparo temporaneo senza creare un ambiente assimilabile a quello interno. L’appellante è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    Costituisce la base normativa dell’ordine di ripristino impugnato, relativo alle opere edilizie abusive.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001

    L’ingiunzione di ripristino deve essere rivolta al proprietario e al responsabile dell’abuso, ma la mancata notifica a uno dei due non determina l’invalidità dell’atto; comporta un’inefficacia relativa nei confronti del soggetto non raggiunto dalla comunicazione.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Il divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati è stato richiamato con riferimento alla censura di ultrapetizione, ma il Collegio ha escluso che vi fosse una lesione attuale e ha comunque qualificato come incidentale il rilievo del TAR.

  • art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 380/2001

    La disposizione sull’edilizia libera non è applicabile a un patio di dimensioni significative, stabilmente infisso al suolo, idoneo a creare nuova superficie utilizzabile e a modificare la sagoma dell’edificio.

  • l. 724/1994

    La pendenza della domanda di condono non impedisce l’ordine relativo a opere diverse e successive rispetto a quelle oggetto della domanda; il rilievo incidentale sulla possibile compromissione del condono non equivale a una decisione sulla sanatoria.

  • art. 38 l. 47/1985

    Richiamato dall’appellante insieme all’art. 39 l. 724/1994 in relazione agli effetti della domanda di condono, senza che il Collegio ne ricavi una diversa soluzione della controversia.

  • art. 39 l. 724/1994

    Richiamato dall’appellante in relazione alla domanda di condono pendente, senza che il Collegio ne ricavi l’illegittimità dell’ordine di ripristino.

  • art. 6, comma 12, delle Norme e disposizioni generali del Piano Territoriale Paesistico di Posillipo

    Richiamato dall’appellante per sostenere la compatibilità paesaggistica del muro in tufo; il Collegio ha invece valorizzato le dimensioni e l’impatto dell’opera nel contesto vincolato.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell’ingiunzione di ripristino edilizio a uno dei destinatari previsti dall’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 non determina l’invalidità del provvedimento, ma ne comporta l’inefficacia relativa nei confronti del soggetto non raggiunto dalla comunicazione; tale soggetto potrà impugnare l’atto quando ne riceverà formale comunicazione.
  • Il soggetto destinatario dell’ordine edilizio che non è proprietario dell’immobile non ha legittimazione né interesse a far valere, in proprio, l’omessa notifica dell’atto all’attuale proprietario, poiché la lesione derivante da tale omissione riguarda la posizione del proprietario non destinatario.
  • Il giudice amministrativo non viola il divieto di ultrapetizione quando esamina incidentalmente una circostanza relativa alla possibile sorte di una domanda di condono, se tale esame è funzionale alla decisione sulla censura riguardante l’adozione dell’ordine repressivo durante la pendenza della sanatoria e non conduce a una decisione sulla domanda di condono stessa.
  • Un muro di contenimento di rilevanti dimensioni e significativamente impattante sul contesto, soprattutto in presenza di vincoli archeologici, paesaggistici e ambientali, costituisce intervento soggetto a permesso di costruire, anche se realizzato con materiali coerenti con il contesto.
  • Una tettoia o un patio costituisce nuova costruzione soggetta a permesso di costruire quando presenta solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante collegamento a un manufatto preesistente, crea nuove superfici utilizzabili o modifica la sagoma dell’edificio; l’edilizia libera riguarda soltanto strutture leggere, prive di autonomia e destinate a un riparo temporaneo senza creare un ambiente assimilabile a quello interno.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneeAppello
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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