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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04704/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su una doglianza non consentita dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/07/2024 del Tribunale di Bari deducendo l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento o comunque definire il procedimento ai sensi della norma invocata. La Corte osserva però che il motivo è stato proposto in un ambito processuale in cui il ricorso è consentito solo per ragioni specificamente previste e che la censura sull'art. 129 c.p.p. non rientra tra quelle ammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per lamentare l'omessa declaratoria di una causa di proscioglimento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è ritenuto non consentito nel perimetro dell'impugnazione.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso proponibili in cassazione nel caso di specie; la censura relativa all'art. 129 c.p.p. è ritenuta estranea ai motivi consentiti e determina l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando l'impugnazione è soggetta a un regime speciale di motivi tassativi, la deduzione di un vizio non incluso nel catalogo normativo rende il ricorso inammissibile senza esame del merito.
  • La censura relativa all'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è autonomamente spendibile in cassazione se l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. restringe i motivi deducibili nel giudizio di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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