Cassazione Penale, Ordinanza n. 04704/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su una doglianza non consentita dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12/07/2024 del Tribunale di Bari deducendo l'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p., cioè sostenendo che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento o comunque definire il procedimento ai sensi della norma invocata. La Corte osserva però che il motivo è stato proposto in un ambito processuale in cui il ricorso è consentito solo per ragioni specificamente previste e che la censura sull'art. 129 c.p.p. non rientra tra quelle ammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Norma invocata dal ricorrente per lamentare l'omessa declaratoria di una causa di proscioglimento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è ritenuto non consentito nel perimetro dell'impugnazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Limita i motivi di ricorso proponibili in cassazione nel caso di specie; la censura relativa all'art. 129 c.p.p. è ritenuta estranea ai motivi consentiti e determina l'inammissibilità.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione è soggetta a un regime speciale di motivi tassativi, la deduzione di un vizio non incluso nel catalogo normativo rende il ricorso inammissibile senza esame del merito.
- La censura relativa all'omessa applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è autonomamente spendibile in cassazione se l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. restringe i motivi deducibili nel giudizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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