Sentenza n. 4644/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 8439 del 2013 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 8439 del 2013, recante condanna al pagamento di somme
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 8439/2013 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 4 aprile 2013 e passata in giudicato il 19 novembre 2013. La sentenza aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di euro 3.288,58, oltre interessi e accessori a titolo di rivalutazione annua al tasso di inflazione programmato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 210/1992, in relazione all'indennità integrativa speciale riconosciuta per una patologia contratta a causa di emoderivati infetti. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 3 febbraio 2014, ma il pagamento non era stato eseguito. La ricorrente ha chiesto l'ordine di dare piena esecuzione al giudicato e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero ha eccepito la prescrizione decennale dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 114, comma 1, c.p.a. La ricorrente non ha documentato atti, giudiziali o stragiudiziali, idonei a interrompere la prescrizione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione. Ha stabilito che l'azione di ottemperanza si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Poiché il giudicato si è formato il 19 novembre 2013 e il ricorso è stato notificato soltanto il 5 dicembre 2025, il termine decennale era ampiamente decorso. Il giudice ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva provato l'esistenza di atti, anche stragiudiziali, aventi efficacia interruttiva della prescrizione, neppure in replica all'eccezione dell'amministrazione. La domanda di penalità di mora è rimasta assorbita dal rigetto dell'azione di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.
Norme richiamate
art. 114, comma 1, c.p.a.
L’azione di ottemperanza si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza
L'azione di ottemperanza deve essere proposta entro dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione da eseguire; in mancanza di prova di atti interruttivi, il decorso del termine comporta il rigetto della domanda.
art. 2 l. 210/1992
È richiamato nel giudicato presupposto quale base del criterio di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale; non costituisce la ragione decisiva della pronuncia.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal passaggio in giudicato della decisione della cui esecuzione si chiede l'attuazione.
- Quando l'amministrazione eccepisce la prescrizione dell'azione di ottemperanza, il ricorrente deve allegare e provare eventuali atti, anche stragiudiziali, idonei a interrompere il termine prescrizionale; la mancata dimostrazione comporta il rigetto del ricorso.
- La notificazione della sentenza in forma esecutiva all'amministrazione, se anteriore al ricorso di ottemperanza, non esclude di per sé la prescrizione dell'azione se non viene dimostrata la sua efficacia interruttiva nel periodo rilevante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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