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Sentenza

Sentenza n. 336/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza e l'esecuzione della Sentenza n. 2826/2024, pronunciato dal Tribunale di Torino in data 04.11.2024 e depositata in pari data, nel giudizio iscritto al n. 2815/2024 R.G., con il quale il Tribunale di Torino accoglieva il ricorso della Prof. Mileti Antonella e “…ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, dichiara tenuto e condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ad attribuire alla parte ricorrente la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione agli anni. 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; dichiara tenuto e condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO al pagamento dele spese di lite che liquida in € 1.030,00 oltre rimb. forf, c.p.a e IVA."

Giustizia amministrativa202502531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta del docente e al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici indicati e condannato il Ministero al pagamento delle somme liquidate, degli accessori e delle spese di lite. La sentenza era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso infruttuosamente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era idoneo, regolarmente notificato, il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni era decorso e l'inottemperanza non era contestata. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. Il TAR ha inoltre applicato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissando una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute: la penalità decorre dalla notificazione della sentenza e cessa con l'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inerzia, con l'efficacia della nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e fissare una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta del docente riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È richiamato nel titolo da eseguire per la corresponsione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito fino all'effettiva attribuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia prodotto in copia conforme, regolarmente notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni.
  • La mancata contestazione dell'omessa esecuzione del giudicato, unitamente alla prova dell'inadempimento dell'amministrazione, giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine determinato.
  • In caso di perdurante inottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.
  • Nel giudizio di ottemperanza può essere applicata una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; la decorrenza può essere fissata dalla notificazione della decisione e la penalità può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, fino all'adempimento spontaneo o all'effettiva operatività del commissario ad acta.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo, essendo le relative attività comprese nel trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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