Sentenza del 12/01/2018 n. 67 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento con adesione - recesso del contribuente mediante istanza di autotutela - impugnazione - è inammissibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda è stata dichiarata inammissibile. Il diniego di autotutela richiesto dopo l’accoglimento dell’istanza di accertamento con adesione non è autonomamente impugnabile, poiché l’autotutela non può essere utilizzata dal contribuente per recedere unilateralmente o riaprire un procedimento già definito mediante adesione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente intendeva recedere dall’accertamento con adesione già presentato e accolto dall’Ufficio, tentando di impugnare il diniego con cui l’Amministrazione aveva rifiutato di intervenire in autotutela. La controversia riguardava quindi la possibilità di impugnare tale diniego per rimettere in discussione un procedimento di adesione già perfezionato.
Norme richiamate
Art. 5-bis, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
La disposizione disciplina l’accertamento con adesione. Una volta accolta l’istanza e perfezionato il procedimento, il contribuente non può utilizzare una successiva richiesta di autotutela per sottrarsi unilateralmente agli effetti dell’adesione.
Massime di principio
- L’accertamento con adesione, una volta perfezionato, vincola il contribuente e non può essere normalmente revocato mediante una semplice istanza di autotutela.
- Il diniego di autotutela non è, di regola, un provvedimento autonomamente impugnabile quando la richiesta mira soltanto a rimettere in discussione un atto o un procedimento già definito.
- L’autotutela è uno strumento volto a consentire all’Amministrazione di correggere illegittimità o errori, non un mezzo ordinario per permettere al contribuente di recedere da una scelta negoziale o deflattiva già accettata.
- Prima di aderire a una procedura di definizione, il contribuente deve valutare attentamente effetti, vincoli e possibilità di contestazione, perché il successivo ripensamento non consente normalmente di riaprire la controversia.
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