Ordinanza n. 1475/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della determinazione dell’Area Lavori Pubblici – Urbanistica e SUAP n. 19 del 02.03.2026, emesso dal Responsabile di Area del Comune di Gricignano di Aversa, notificato e ricevuto dalla ricorrente in data 02.03.2026 con la quale ha annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21- nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il provvedimento prot. N. 22444 del 24.12.2025 recante “Revoca dell’annullamento e nuovo annullamento parziale”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale di annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, di un precedente provvedimento recante revoca dell'annullamento e nuovo annullamento parziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato la determinazione dell'Area Lavori Pubblici – Urbanistica e SUAP del Comune di Gricignano di Aversa, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo non emergono i motivi di legittimità dedotti contro l'atto, né contestazioni specifiche relative ai presupposti sostanziali dell'annullamento d'ufficio. La questione definita in sede cautelare riguarda esclusivamente la ritualità dell'istanza cautelare: la parte ricorrente aveva depositato un'istanza diretta alla fissazione dell'udienza cautelare, ma non l'istanza di fissazione dell'udienza di merito richiesta dall'art. 55, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare non per una valutazione negativa del fumus boni iuris o del periculum in mora, ma perché l'istanza cautelare è stata ritenuta improcedibile. Ai sensi dell'art. 55, comma 4, c.p.a., la domanda cautelare non può essere esaminata finché non sia presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo il caso di fissazione d'ufficio. Poiché l'istanza depositata chiedeva soltanto la fissazione dell'udienza cautelare e non era conforme alla disposizione processuale, il Collegio ha ritenuto che la domanda cautelare non potesse essere accolta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'annullamento d'ufficio adottato dal Comune; l'ordinanza non esamina la legittimità sostanziale del suo esercizio.
art. 55, comma 4, c.p.a.
La domanda cautelare è improcedibile finchè non è presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che essa debba essere fissata d'ufficio
La presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza di merito costituisce presupposto processuale per la procedibilità della domanda cautelare, salvo il caso di fissazione d'ufficio. Una richiesta di sola fissazione dell'udienza cautelare non è sufficiente.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 55, comma 4, c.p.a., la domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, salvo che quest'ultima debba essere fissata d'ufficio.
- La richiesta di fissazione della sola udienza cautelare non equivale all'istanza di fissazione dell'udienza di merito e non consente l'accoglimento della domanda cautelare.
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