Cassazione Penale, Sentenza n. 7710/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Accardi impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca, ai sensi dell'art. 669 c.p.p., della sentenza di condanna del Tribunale di Marsala (9/12/2019) ritenendo che sussistesse un "ne bis in idem" rispetto al decreto penale di condanna n. 634/2019 (30/12/2019). La difesa sosteneva che i due provvedimenti riguardavano lo stesso fatto di furto di energia elettrica presso lo stesso immobile: il decreto penale ricomprendeva un arco temporale più ampio (13/7/2013 - 12/7/2018) che includeva integralmente il periodo oggetto della sentenza (2/1/2017 - 18/5/2017), per cui si sarebbe trattato di identità storico-naturalistica del fatto; il GIP aveva invece ritenuto le condotte distinte in ragione di diversi accertamenti tecnici e di momenti temporali di riscontro.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e revocando la sentenza del Tribunale di Marsala del 9/12/2019 (definitiva il 16/10/2021). Ha ritenuto che sussistesse identità storico-naturalistica del fatto: il decreto penale ricomprendeva integralmente il periodo giudicato con la sentenza, e il furto di energia elettrica è reato a consumazione protratta nel tempo (o a condotta frazionata), per cui le plurime captazioni costituiscono atti di un'unica azione furtiva. Perciò va eseguito il provvedimento meno grave (decreto penale) e revocata la condanna più grave (sentenza).
Norme richiamate
art. 669 cod. proc. pen.
Se più sentenze irrevocabili sono pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza meno grave e revoca le altre; il comma 6 estende la regola ai decreti penali e alle sentenze con decreti.
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata come parametro di censura in cassazione per violazione/inosservanza di norme e per insufficienza/contraddittorietà della motivazione; qui ha consentito di valutare se l'ordinanza del GIP avesse adeguatamente valutato l'identità del fatto.
art. 624, 625 cod. pen. (furto) e art. 81 cod. pen.
Norme sostanziali che descrivono il reato contestato (furto di energia elettrica) e la eventuale disciplina del concorso o della continuazione; la qualificazione come furto continuato/frazione di condotta è centrale per determinare l'identità del fatto.
art. 62, n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante riconosciuta in sede di merito al condannato nella sentenza del Tribunale; citata in ricostruzione dei provvedimenti di condanna.
Giurisprudenza sulla "corrispondenza storico-naturalistica"
Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 (Donati); Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018 (Biancucci); Sez. 1, n. 41172 del 26/10/2011 (Cortinovis)
Per l'applicazione del ne bis in idem occorre identità della configurazione del reato considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riferimento a circostanze di tempo, luogo e persona.
Massime di principio
- Il ne bis in idem si verifica quando le decisioni riguardano la stessa condotta nella sua configurazione storico-naturalistica: condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo e persona devono corrispondere.
- Un reato a consumazione protratta o a condotta frazionata (es. prelievo continuato di energia) può essere considerato un unico fatto anche se accertato in diversi momenti o tramite verifiche distinte; un successivo accertamento che ricostruisca un arco temporale più ampio può inglobare precedenti accertamenti.
- La circostanza che vi siano stati controlli o verifiche in momenti diversi non basta di per sé a qualificare fatti differenti: è decisivo ciò che le imputazioni e gli accertamenti ricostruiscono in termini temporali e fattuali.
- Se sussiste identità sostanziale e ci sono condanne irrevocabili diverse, la norma impone di eseguire la sanzione meno grave e revocare quella più grave (art. 669 c.p.p.); il giudice dell'esecuzione deve motivare chiaramente ogni distinzione tra i fatti altrimenti l'ordinanza è annullabile.
- In casi dubbi adottare indagini e motivazioni che specifichino elementi distintivi (diverso arco temporale non sovrapponibile, diversa persona o diverso bene giuridico offeso) per giustificare pluralità di procedimenti e sentenze.
- Per la difesa: verificare sempre quale provvedimento è materialmente meno grave (pena più lieve o conversione pecuniaria) e sollevare tempestivamente l'eccezione di ne bis in idem con documentazione temporale e comparazione puntuale delle imputazioni.
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