Cassazione Penale, Sentenza n. 25778/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno (giudice ex art. 310 c.p.p.) che, in riforma del provvedimento del GIP, aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero e annullato la revoca della misura interdittiva dell'esercizio della professione forense (durata un anno). Il ricorrente contestava la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, lamentando travisamento e decontestualizzazione di conversazioni intercettate ritenute probative della ".abitualità" della condotta corruttiva e l'irrilevanza di precedenti misure cautelari per turbativa d'asta risalenti al 2019.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto completa e logica la motivazione del Tribunale che, pur riconoscendo un diverso esito interpretativo di una delle frasi intercettate, ha correttamente valutato complessivamente il contenuto delle conversazioni e gli elementi probatori (modalità della consegna del denaro, pronta disponibilità ad intercedere) ai fini della prognosi di pericolo di reiterazione. Ha inoltre ritenuto rilevante, ai fini prognostici, la vicenda relativa alla turbativa d'asta come indice della propensione a strumentalizzare la funzione pubblica per interessi privati. Condanna alle spese processuali e pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; trasmissione della sentenza alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina il giudice dell'appello cautelare; la Corte ha ritenuto legittima e completa la valutazione prognostica compiuta dal Tribunale ai sensi di questa norma in ordine all'attualità delle esigenze cautelari.
art. 321 cod. pen.
Quarto titolo penale relativo a reati contro la pubblica amministrazione/atti giudiziari: la condotta contestata rientra nelle fattispecie richiamate come reato base della contestazione (corruzione in atti giudiziari).
art. 319-ter cod. pen.
Norma specifica sulla corruzione in atti giudiziari; la Corte prende atto che i gravi indizi erano stati valutati nel quadro cautelare, anche alla luce di pronunce collegate.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Specificano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto il ricorso generico e privo del necessario confronto puntuale con la motivazione del giudice a quo.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna per spese processuali e ammenda in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
art. 34 cod. proc. pen.
Richiamata dalla difesa in rapporto alla composizione del collegio della cautela (presunta incostituzionalità) ma la questione è stata ritenuta inammissibile e non valutabile avanti alla Corte in mancanza di specificità.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norme regolamentari relative agli adempimenti della cancelleria; disposto l'invio della sentenza per gli adempimenti di competenza.
Giurisprudenza - Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (Sebbar)
Richiamata per il principio di insindacabilità, in sede di legittimità, della valutazione del significato delle intercettazioni compiuta dal giudice del merito/cautela, salvo vizi di diritto o manifesta illogicità.
Massime di principio
- La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione è prognostica e si basa sull'analisi complessiva degli elementi, non su singole frasi isolate: discrepanti trascrizioni non necessariamente eliminano la valutazione cautelare se il quadro complessivo resta significativo.
- In Cassazione i ricorsi contro decisioni cautelari devono confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice a quo; l'assenza di un confronto specifico rende il ricorso generico e inammissibile.
- Eventuali precedenti misure cautelari o vicende giudiziarie anche riferite ad altre qualità (es. attività politica o amministrativa) possono essere valorizzate nel giudizio prognostico se rilevanti rispetto alla propensione a perseguire interessi privatistici tramite la funzione pubblica.
- La censura sul significato di intercettazioni deve dimostrare in modo preciso l'errore di valutazione del giudice; la semplice prospettazione di una diversa interpretazione o di inopportunità del contesto (es. luogo "pubblico") è spesso insufficiente.
- Questioni di legittimità costituzionale o di composizione del collegio non possono essere sollevate in modo generico in Cassazione: devono essere dedotte specificamente e motivate, altrimenti non vengono esaminate.
- Ricorsi manifestamente generici o infondati possono comportare condanna alle spese e ammende; va valutato il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni prive di specificità.
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