Sentenza n. 163/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva, sia quanto al ricorso n. 468 del 2025 sia quanto al ricorso n. 555 del 2025, dell’ordinanza del Comune di-OMISSIS- n. 91/2025 - demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale n. 91 del 20 febbraio 2025, adottata ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 15/2008, con la quale, in qualità di nuda proprietaria, le è stata ordinata la demolizione di opere abusive realizzate in un immobile e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notificazione. I ricorsi n. 468/2025 e n. 555/2025, quest'ultimo in riassunzione dopo la declaratoria di competenza del TAR Lazio - Latina, sono stati riuniti. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 e carenza di istruttoria, sostenendo che gli interventi avrebbero natura di ristrutturazione e che la loro rimozione avrebbe arrecato pregiudizio alla parte legittima dell'immobile, con conseguente necessità di applicare la sanzione pecuniaria sostitutiva; 2) inopportunità dell'ordinanza, per la mancata considerazione dell'interesse pubblico connesso all'attività di assistenza agli anziani svolta nell'immobile, che sarebbe stata compromessa dalla demolizione; 3) carenza di motivazione e violazione del legittimo affidamento, in ragione del lungo tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi, dell'inerzia comunale e del rilascio di precedenti autorizzazioni relative al numero di anziani ospitabili nella struttura, elementi che avrebbero imposto una motivazione rafforzata sulle ragioni di pubblico interesse alla demolizione.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i ricorsi riuniti e ha ritenuto infondati tutti i motivi. Sul primo motivo ha chiarito che la verifica dell'eventuale impossibilità di demolire senza pregiudicare le parti legittime dell'edificio e l'eventuale applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva appartengono alla fase esecutiva, successiva all'ordine di demolizione, e non costituiscono un presupposto da valutare necessariamente al momento dell'adozione dell'ordinanza. L'onere di dimostrare rigorosamente l'obiettiva impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio per la parte conforme grava sul privato interessato. Sul secondo motivo il Collegio ha affermato che l'ordine di demolizione di opere prive di titolo edilizio è un provvedimento vincolato e doveroso, fondato sull'accertata abusività, sicché non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia e interessi privati o ulteriori interessi pubblici, compreso quello relativo alla prosecuzione dell'assistenza agli anziani. Sul terzo motivo ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 9 del 2017, secondo cui il decorso del tempo, l'eventuale estraneità dell'attuale proprietario alla realizzazione dell'abuso e l'assenza di intenti elusivi nel trasferimento non impongono una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico alla demolizione. L'ordinanza è adeguatamente motivata mediante la descrizione delle opere e il richiamo alla loro abusività. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge, in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell'ordine di demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi per opere abusive.
art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001
La possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in luogo della demolizione deve essere verificata nella fase esecutiva, su allegazione e rigorosa dimostrazione del privato, e la sua mancata valutazione preventiva non rende illegittimo l'ordine demolitorio.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria sostitutiva ha carattere eccezionale e derogatorio e presuppone la validità e l'efficacia dell'ordine di demolizione; la relativa verifica riguarda la concreta eseguibilità dell'ordine nella fase esecutiva.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza anticipare la valutazione definitiva sul fumus.
art. 15, comma 1, legge regionale n. 15/2008
È richiamato dall'ordinanza comunale quale ulteriore base normativa dell'intervento sanzionatorio edilizio.
Massime di principio
- La mancata valutazione, al momento dell'adozione dell'ordine di demolizione, della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non determina l'illegittimità dell'ordinanza: la verifica dell'impossibilità di demolire senza pregiudicare le parti legittime dell'immobile appartiene alla fase esecutiva e deve essere rigorosamente dimostrata dal privato interessato.
- L'ordine di demolizione di un'opera abusiva priva di titolo edilizio è un provvedimento vincolato e doveroso; una volta accertata l'abusività, è sufficiente indicare le opere e richiamarne l'illegittimità, senza una specifica comparazione tra l'interesse al ripristino della legalità edilizia e gli interessi privati o ulteriori interessi pubblici coinvolti.
- Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso, l'eventuale mancata responsabilità dell'attuale proprietario e le condotte dell'amministrazione non fanno sorgere, di regola, un obbligo di motivazione rafforzata sulle ragioni di interesse pubblico alla demolizione di un'opera abusiva priva di titolo edilizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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