Cassazione Penale, Sentenza n. 14269/2022 del 13/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Iordache e Ciuciu impugnavano la sentenza d'appello sostenendo, tra l'altro, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 628 c.p. (contestazione del reato di rapina e della sussistenza dell'impossessamento del denaro), inutilizzabilità delle dichiarazioni/querela della persona offesa (art. 500 comma 4 c.p.p.), nullità dell'udienza del 28.3.2017 per sospensione elettorale disposta dal Presidente del Tribunale, erronea applicazione della recidiva e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; inoltre contestavano la valutazione probatoria dei giudici di merito e la qualificazione giuridica dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi complessivamente infondati. Ha ritenuto legittima la utilizzazione, ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p., delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ritenendone sussistenti gli "elementi concreti" di possibile inquinamento/intimidazione emersi in dibattimento; ha escluso la nullità dell'udienza del 28.3.2017 in quanto il provvedimento del Presidente del Tribunale ha natura interna/organizzativa e non determina nullità degli atti; ha confermato la valutazione di merito sulla responsabilità penale e sulla recidiva del Ciuciu ritenendo le censure di fatto inammissibili in Cassazione. Tuttavia ha preso atto della intervenuta prescrizione del reato contravvenzionale ascritto a Iordache (capo C), con conseguente eliminazione dell'aumento di pena relativo (art. 81 c.p.) e rideterminazione della pena inflitta a Iordache in "anni 3 e mesi 3 di reclusione ed Euro 2.000 di multa" (come indicato nella decisione). Il ricorso del Ciuciu è stato rigettato e comporta condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Norma sulla rapina: la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come rapina, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e delle riscontrazioni degli operanti; le censure difensive in ordine a carenza di prova dell'impossessamento sono state ritenute questioni di fatto non sindacabili in Cassazione.
art. 500 comma 4 cod. proc. pen.
Le dichiarazioni rese anteriormente al dibattimento possono essere utilizzate se emergono "elementi concreti" che facciano ritenere il teste sottoposto a pressioni o intimidazioni; tali elementi possono desumersi anche dall'atteggiamento del teste in dibattimento; la valutazione è rimessa al giudice del merito e non censurabile se adeguatamente motivata.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al principio del contraddittorio; la Corte ha ritenuto rispettato il contraddittorio nonostante l'impiego delle dichiarazioni ex art. 500 c.p.p., essendo motivate le ragioni della loro acquisizione.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante (minore gravità del fatto o ridotta capacità di intendere): la Corte territoriale ha valutato l'attenuante rispetto alle aggravanti e ne ha operato il confronto; la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito non censurabile.
art. 81 cod. pen.
Regola sull'aumento di pena per continuazione; la Suprema Corte ha eliminato l'aumento connesso al reato contravvenzionale prescritto a carico di Iordache, rideterminando la pena.
art. 133 cod. pen.
Parametri di individualizzazione della pena: richiamati come criterio per valutare la incidenza della recidiva e la concreta significatività dei precedenti sulla maggiore colpevolezza/pericolosità.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione a dedotte violazioni nella formazione della prova: la Corte ha ricordato i limiti della cognizione in Cassazione, che non ammette una rivalutazione dei fatti salvo i vizi di motivazione tassativamente previsti.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali rilevanti per le censure sulla motivazione e sulla valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato.
art. 47 O.G. (ordinamento giudiziario)
Norma usata per contestare la sospensione delle udienze per ragioni elettorali: la Corte ha precisato che i provvedimenti organizzativi di sospensione hanno natura interna e non determinano nullità degli atti se le udienze si svolgono comunque.
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Limiti di motivazione impugnabili in Cassazione: la Corte ha ricordato che non è consentito pretendere una nuova valutazione dei fatti o sollecitare una diversa ricostruzione probatoria, mentre sono censurabili vizi logici, contraddittori o di manifesta illogicità della motivazione.
art. 23 comma 8 DL 137/2020
Riferimento formale alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale ai sensi della norma emergenziale; non decisivo ai fini dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese fuori dal dibattimento possono essere utilizzate ai sensi dell'art. 500, comma 4, c.p.p. quando il giudice del merito individua "elementi concreti" di intimidazione o inquinamento della prova; tali elementi possono emergere anche dall'atteggiamento del teste in aula e la valutazione spetta al giudice di merito.
- I provvedimenti interni/organizzativi del Presidente del Tribunale (es. sospensioni per ragioni elettorali) non comportano automaticamente la nullità degli atti processuali se le udienze si tengono e il difensore è presente: la loro efficacia è organizzativa e non invalidante.
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del merito probatorio: le censure che richiedono una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione complessiva delle prove sono inammissibili; la legittimità del provvedimento può essere contestata solo per vizi di diritto o per carenze logiche/contraddittorie della motivazione.
- Per applicare la recidiva è necessario un dovuto approfondimento motivato: il giudice deve verificare la concreta rilevanza dei precedenti (natura, tempo, omogeneità) e la loro incidenza sulla maggiore colpevolezza e pericolosità del reo.
- La prescrizione sopravvenuta di taluni capi comporta l'adeguamento della determinazione della pena anche se il ricorso principale è rigettato: la Corte deve eliminare gli aumenti di pena relativi a reati estinti per prescrizione e rideterminare la pena complessiva.
- Le questioni attinenti alla utilizzabilità di atti acquisiti dalla polizia giudiziaria (es. verbali di denuncia-querela) richiedono verifica puntuale sulla loro natura (dichiarazione orale verbalizzata vs. querela scritta) e sulla corrispondenza ai presupposti normativi per la loro acquisizione in dibattimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14220/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14222/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14223/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14224/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14225/2022 del 13/04/2022
- Sentenza penale · 13 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 14226/2022 del 13/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →