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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32251/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da una procedura di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 relativa alla dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 per l'anno d'imposta 2001. L'amministrazione contestava che il contribuente avesse utilizzato in compensazione un credito d'imposta per incentivi occupazionali superiore a quello effettivamente spettante, iscriveva a ruolo la differenza con interessi e sanzioni, poi annullava in autotutela la prima iscrizione e successivamente procedeva a una reiscrizione a ruolo. Dopo l'impugnazione di quest'ultima, veniva notificata una cartella di pagamento; il contribuente la impugnava deducendo, tra l'altro, la decadenza dell'ufficio dalla pretesa tributaria perché la cartella sarebbe stata notificata oltre il termine previsto dagli artt. 25 d.P.R. n. 602/1973 e 36 d.lgs. n. 46/1999. La CTR respingeva l'appello ritenendo assorbiti gli altri motivi, e il ricorrente in cassazione lamentava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla tardiva notificazione della cartella e quindi alla decadenza dalla riscossione coattiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso per omessa pronuncia. Ha osservato che l'eccezione di giudicato interno era infondata perché la precedente decisione riguardava la legittimità della reiscrizione a ruolo, mentre nel presente giudizio si discuteva della decadenza dalla facoltà di procedere alla riscossione coattiva per tardiva notifica della cartella. Ha poi affermato che il motivo di appello sulla decadenza era autonomo e doveva essere esaminato, non potendo essere considerato assorbito. Per questo ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, affinché riesamini la censura accolta e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    norma richiamata come base della liquidazione automatizzata della dichiarazione dei redditi e del conseguente recupero della maggiore imposta/credito indebitamente utilizzato

  • art. 7 L. n. 388/2000

    richiamato quale fonte del credito d'imposta per incentivi occupazionali oggetto di contestazione

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dal contribuente per sostenere la decadenza dalla pretesa tributaria per tardiva notifica della cartella

  • art. 36 d.lgs. n. 46/1999

    richiamato insieme all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 quale base del termine di decadenza per la riscossione

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha ravvisato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa decisione su un motivo autonomo di appello

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento derivante dall'omessa pronuncia

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il deposito della memoria in vista della camera di consiglio

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il motivo che deduce la decadenza dell'amministrazione dalla riscossione coattiva per tardiva notifica della cartella è autonomo rispetto ai motivi che contestano la legittimità sostanziale dell'iscrizione a ruolo o del recupero del credito e non può essere dichiarato assorbito senza specifica trattazione.
  • L'omessa pronuncia su una censura di appello dotata di autonomia integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. ed è deducibile in cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c.
  • Il giudicato formatosi su una diversa questione, quale la legittimità della reiscrizione a ruolo, non impedisce di esaminare un distinto tema relativo alla decadenza dalla pretesa tributaria o alla tempestività della cartella di pagamento.
  • Ai fini della riscossione tributaria, la verifica della tempestività della cartella costituisce questione distinta rispetto alla fondatezza del credito erariale e impone un autonomo apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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