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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21127/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento relativi a IVA, IRPEG e IRAP per gli anni 2004 e 2005, con i quali l'Ufficio aveva recuperato a tassazione poste per le quali la società contribuente aveva indebitamente fruito di speciali regimi agevolativi. Dopo un primo contenzioso tributario, definito con cassazione della sentenza regionale e rinvio, la Commissione tributaria regionale aveva nuovamente accolto l'appello dell'Amministrazione, ritenendo fondato l'impianto indiziario dell'Ufficio e reputando non attendibili le difese dei contribuenti. La curatela del fallimento ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) omesso esame di fatto decisivo e motivazione generica/apodittica, in relazione agli artt. 132 c.p.c. e 2697 c.c.; (2) violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali sulla motivazione della sentenza e sulla prova presuntiva, in relazione agli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992, 118 disp. att. c.p.c., 2727, 2729 e 2697 c.c., per avere la CTR richiamato in modo non argomentato un generico 'complessivo apparato indiziario'. In via preliminare l'Agenzia aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per la morte del curatore avvenuta durante la notificazione, sostenendo che ciò travolgesse la procura e il giudizio.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare dell'Agenzia, affermando che la morte del curatore non determina l'interruzione del processo né travolge i mandati difensivi già conferiti, perché parte del giudizio è il fallimento e non la persona fisica del curatore. Nel merito ha ritenuto fondati i due motivi, evidenziando che la sentenza della CTR era meramente apparente e apodittica: si era limitata a recepire in modo acritico la precedente decisione di legittimità senza esporre le ragioni concrete della conferma dell'accertamento e senza illustrare gli elementi indiziari posti a base della decisione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 25 L. fall.

    richiamato per descrivere i compiti del curatore e per sottolineare che la procedura fallimentare ha una soggettività distinta dalla persona fisica che la gestisce pro tempore

  • art. 299 c.p.c.

    richiamato per precisare che la rappresentanza legale rilevante ai fini della disciplina processuale è solo quella conferita direttamente dalla legge; la morte del curatore non incide sui mandati già conferiti al difensore

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato quale vizio di legittimità per omesso esame di fatto decisivo e per motivazione apparente/generica

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo insieme al n. 5 per censurare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione carente o meramente apparente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova e di insufficienza dell'apparato motivazionale in ordine agli elementi probatori posti a base della decisione

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato tra le norme che impongono la motivazione delle sentenze del giudice tributario

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel motivo come norma processuale che la CTR avrebbe violato

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di contenuto della motivazione della sentenza

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati per contestare l'uso delle presunzioni e la loro valutazione da parte del giudice di merito

Massime di principio

  • La morte del curatore fallimentare non determina, di per sé, l'interruzione del processo di cassazione né travolge la procura rilasciata al difensore, poiché il soggetto processuale resta il fallimento e non la persona fisica del curatore.
  • Nel processo tributario la sentenza di merito è viziata da motivazione apparente quando si limita a un richiamo acritico ad altra decisione o a un generico apparato indiziario senza rendere percepibili le ragioni concrete del convincimento.
  • La motivazione deve consentire il controllo logico-giuridico della decisione; non è sufficiente un'affermazione apodittica che lasci all'interprete il compito di ricostruire ex post il percorso argomentativo del giudice.
  • Quando il giudice fonda l'accertamento su elementi indiziari, deve esplicitare quali siano tali elementi e perché essi siano idonei, secondo un ragionamento inferenziale riconoscibile, a sorreggere la pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniAccertamentoLiquidazione giudiziale
RamiTributiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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