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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28563/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per tentata estorsione aggravata: la difesa ha contestato la valutazione delle prove e della motivazione, sostenendo che le frasi dell'imputato fossero solo richieste di elemosina e che mancasse la prova dell'intento di ottenere un ingiusto profitto e della evocazione concreta di una forza intimidatrice mafiosa; ha altresì censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte di Appello di Napoli e la precedente sentenza del Tribunale che avevano ritenuto provata la tentata estorsione con l'aggravante del cosiddetto metodo mafioso (artt. 56, 629 e 416-bis.1 c.p.). La Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito (frase sul "regalo una volta l'anno" al plurale, fuga richiesta al conoscente, comportamenti successivi incompatibili con la mendicità) e ha escluso la possibilità di rivedere i fatti in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il tentativo; la condotta è stata ritenuta tentata estorsione perché l'azione si concretizzava nell'intento di ottenere il vantaggio illecito senza perfezionamento.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che punisce l'estorsione; i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti sia l'elemento oggettivo (pressione intimidatoria) sia quello soggettivo (proposito di conseguire un ingiusto profitto).

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 L. 203/91)

    Aggravante per l'utilizzo del cosiddetto metodo mafioso: la sentenza ribadisce che non è necessaria l'appartenenza all'associazione né una minaccia esplicita; è sufficiente un richiamo, anche implicito, al potere intimidatorio del sodalizio in un territorio dove l'organizzazione è radicata.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte sottolinea che il controllo in sede di legittimità riguarda vizi di motivazione mancanti, manifestamente illogici o contraddittori e non consente la rielaborazione del merito o una diversa valutazione delle prove.

  • artt. 192 e 530 cod. proc. pen.

    Riferimenti al regime della prova e all'assoluzione per non aver commesso il fatto o per non averne provato la responsabilità; la Corte osserva che tali norme non autorizzano la Corte di legittimità a sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del compendio probatorio.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti generiche: la Corte ricorda che il loro riconoscimento richiede elementi concreti tali da giustificare un trattamento di speciale benevolenza; l'assenza di tali elementi giustifica il diniego senza necessità di ampia motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e ad una somma a titolo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Cass. Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017 (Paiano)

    Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui, in un territorio con organizzazione mafiosa radicata, il richiamo anche implicito al potere intimidatorio dell'associazione è idoneo a configurare l'aggravante del metodo mafioso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: può censurare solo vizi di motivazione evidenti, contraddittorietà o manifesta illogicità, non una diversa valutazione del materiale probatorio.
  • Per l'aggravante del metodo mafioso non è necessaria l'appartenenza al sodalizio né una minaccia esplicita: in territori con presenza mafiosa, riferimenti impliciti al potere intimidatorio possono bastare.
  • La configurazione dell'estorsione può emergere anche da comportamenti e contesto (formulazione della richiesta, uso del plurale, reazioni successive, modalità di allontanarsi) che escludono l'ipotesi della mera elemosina.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se non emergono elementi concreti che giustifichino un trattamento di speciale benevolenza: l'onere probatorio spetta alla parte che chiede l'attenuante.
  • Riproporre in cassazione le stesse argomentazioni già disattese in merito nei gradi precedenti, senza invocare vizi di motivazione specifici, espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie.

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