Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2843/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - della deliberazione n. 934 del 5.9.2025 - pubblicata sull'albo on line aziendale e comunicata l'8.9.2025 - del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, avente ad oggetto “Fornitura di dispositivi medici per la Circolazione extracorporea (CEC). Aggiudicazione ed esclusione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, espletata in modalità telematica, suddivisa in 52 Lotti indetta con Deliberazione n. 733 del 07/08/2024” nella parte in cui il lotto 48, avente ad oggetto “Cartucce in resina polimerica per adsorbimento citochine e mediatori infiammazione su sangue intero” (CIG B2DC419F9F) è stato aggiudicato in favore di B. Braun Avitum Italy S.p.a.; - della medesima deliberazione n. 934/2025 nella parte in cui approva e fa propri, quali parti integranti e sostanziali, i verbali e gli allegati della Commissione giudicatrice, nonché dei verbali e degli allegati stessi, sempre nelle parti relative al lotto 48; - in particolare, (i) del verbale n. 6 della seduta riservata del 6.3.2025 (e della relativa tabella n. 9), nel corso della quale la Commissione giudicatrice ha valutato le offerte tecniche presentate per il lotto 48; (ii) del verbale n. 7 della seduta riservata dell'8.5.2025, all'esito della quale la Commissione giudicatrice ha proceduto “alla ricognizione di tutto il lavoro svolto confermando all'unanimità le valutazioni, i giudizi e i conseguenti punteggi tecnici assegnati ai singoli operatori economici”; - di ogni altro atto connesso.

Giustizia amministrativa202512132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 48 della procedura aperta per la fornitura di cartucce in resina polimerica per adsorbimento di citochine e mediatori dell'infiammazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 48 in favore dell'altra concorrente e gli atti della commissione giudicatrice relativi alla valutazione delle offerte tecniche. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 107 e 108 del d.lgs. 36/2023 e degli artt. 18, 18.1, 18.2 e 22 del disciplinare, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità manifesta. In particolare, ha contestato l'attribuzione del medesimo punteggio tecnico massimo ai due prodotti, sostenendo che il dispositivo da essa offerto avrebbe una capacità di adsorbimento, una rapidità di rimozione e una durata superiori rispetto al prodotto aggiudicatario. Ha inoltre contestato la valutazione relativa alle caratteristiche funzionali, deducendo una maggiore facilità e rapidità di preparazione del proprio dispositivo. A sostegno delle censure ha richiamato uno studio comparativo tra i due prodotti, dal quale avrebbe desunto una maggiore efficienza quantitativa e temporale del dispositivo offerto dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione della commissione, che aveva considerato sostanzialmente equivalenti i due dispositivi sulla base delle schede tecniche, dei documenti di sintesi e della letteratura scientifica prodotta. Quanto alla performance, il Collegio ha rilevato che le indicazioni tecniche e terapeutiche dei prodotti risultavano sostanzialmente sovrapponibili e che i volumi di riempimento erano analoghi, pur a fronte di una diversa superficie adsorbente. La diversa durata nominale delle cartucce, pari a 12 ore per il prodotto aggiudicatario e a 24 ore per quello della ricorrente, è stata ritenuta irrilevante perché il capitolato faceva riferimento alla durata massima del trattamento e gli standard e le linee guida richiamati indicavano una durata effettiva normalmente compresa tra due e sei ore, senza riutilizzo della cartuccia. Anche la diversa modalità di preparazione non è stata ritenuta decisiva, poiché una delle modalità del prodotto aggiudicatario era sostanzialmente sovrapponibile, per durata, a quella del prodotto della ricorrente e consentiva all'operatore di scegliere tra due modalità d'impiego. Lo studio comparativo prodotto dalla ricorrente è stato esaminato dalla commissione, ma ragionevolmente svalutato perché svolto in vitro su sangue bovino, con preparazioni artificiali difficilmente replicabili, su un numero limitato di campioni e con possibili conflitti di interesse dei ricercatori collegati al produttore del dispositivo della ricorrente. Il TAR ha quindi escluso che vi fossero manifesta irragionevolezza, macroscopica illogicità o palese travisamento dei fatti. Ha affermato che la ricorrente mirava a sostituire la propria valutazione tecnico-scientifica a quella della commissione, operazione non consentita al giudice amministrativo in assenza di errori manifesti. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese processuali in favore dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Base normativa della procedura aperta telematica indetta dalla stazione appaltante.

  • art. 108, comma 1, d.lgs. 36/2023

    Fondamento del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzato per l'aggiudicazione.

  • artt. 1, 2, 3, 4, 5, 107 e 108 d.lgs. 36/2023

    Norme richiamate dalla ricorrente a sostegno delle censure di illegittimità della valutazione e dell'aggiudicazione; il ricorso è stato ritenuto infondato.

  • artt. 18, 18.1, 18.2 e 22 del disciplinare di gara

    Disposizioni della lex specialis relative ai criteri e alle modalità di valutazione dell'offerta tecnica, la cui violazione è stata dedotta ma non ritenuta sussistente.

Massime di principio

  • Nelle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'apprezzamento delle offerte e l'attribuzione dei punteggi tecnici rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale della commissione giudicatrice e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di manifesta irragionevolezza, macroscopica illogicità, arbitrarietà o palese travisamento dei fatti.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnico-scientifica a quella della commissione giudicatrice quando quest'ultima abbia motivato in modo logico e coerente il giudizio di equivalenza tra prodotti concorrenti.
  • Uno studio comparativo prodotto da un concorrente non impone alla commissione di attribuire un punteggio tecnico superiore se lo studio presenta elementi oggettivi di limitata attendibilità, quali la natura in vitro, l'impiego di campioni non rappresentativi, un campione numericamente ridotto o potenziali conflitti di interesse dei ricercatori.
  • La valutazione della durata di un dispositivo medico deve essere rapportata al criterio previsto dalla lex specialis e all'effettiva durata d'impiego nel trattamento, sicché una maggiore durata nominale della cartuccia non è decisiva quando l'utilizzo concreto del dispositivo si esaurisce normalmente in un periodo più breve e non ne è previsto il riuso.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazione
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.