Cassazione Penale, Sentenza n. 15682/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 14/03/2022 che aveva confermato la condanna di Arias per rapina aggravata, lesioni e porto d'armi in luogo pubblico. Il difensore deduceva che la condanna si fondava su elementi di fatto (denuncia della persona offesa, riconoscimento fotografico, dichiarazioni) mentre la persona offesa avrebbe negato il riconoscimento dell'autore materiale e avrebbe indicato l'estraneità di Arias; il telefono sottratto non era stato ritrovato né addosso ai soggetti coinvolti; inoltre si chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per l'atteggiamento collaborativo dell'imputato durante il procedimento e la custodia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che le censure fossero meramente di carattere fattuale e mirassero a una rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. È stato richiamato il principio secondo cui, nella ipotesi della 'doppia conforme' (stesso giudizio di merito nei due gradi), la Cassazione non può sindacare la valutazione della prova se non quando il giudice d'appello abbia introdotto elementi probatori non esaminati dal primo giudice. Nel caso specifico la Corte d'appello aveva esaminato lo stesso materiale e motivato congruamente la valutazione (ritenendo plausibile che il telefono fosse stato sottratto da Arias). Quanto alle attenuanti generiche la loro negazione è stata ritenuta legittima in base alla recidiva per furto aggravato e alla gravità del fatto: la motivazione non è manifestamente illogica e pertanto insindacabile in Cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la motivazione è stata redatta in forma semplificata.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per disporre la condanna della parte privata che ha proposto il ricorso inammissibile al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza Cassazione, ex plurimis Cass. sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Principio secondo cui la revisione in sede di legittimità della valutazione della prova è vietata: la Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
Giurisprudenza su 'doppia conforme' (es. Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci)
Nelle ipotesi di doppia conferma della decisione nei due gradi di merito il vizio di travisamento della prova può essere sindacato in Cassazione solo se il giudice d'appello ha fondato la decisione su atti o elementi probatori non valutati dal primo giudice.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è competente per una nuova valutazione dei fatti: i motivi che implicano una mera rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili.
- Nel caso di 'doppia conforme' (conferma integrale della decisione di primo grado da parte dell'appello) il ricorso per cassazione contro la valutazione della prova è generalmente precluso, salvo che l'appello abbia introdotto o motivato su elementi provatori non esaminati in primo grado.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche rientra nel sindacato motivazionale del giudice di merito e può essere revocata in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Per aumentare le chance di ammissibilità di un ricorso per cassazione è importante formulare censure di diritto ben specificate (violazione di norme processuali, vizi di motivazione che emergano chiaramente e non mera riconsiderazione dei fatti).
- Il ricorrente che propone motivi manifestamente inesatti o ricalca solo valutazioni di fatto rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna per spese e sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.; pertanto bisogna valutare selettivamente i motivi da proporre in cassazione.
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