Sentenza n. 1072/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Societa' Bagno Nettuno di Belli Viry Damita & C. S.a.s. il 18/3/2024: dei seguenti atti: Deliberazione di Giunta del Comune di Pietrasanta n. 486 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto «DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE AL 31/12/2023 AI SENSI DELLA VERSIONE ORIGINARIA DELL'ART. 3, COMMA 3, L. 5 AGOSTO 2022, N. 118 (“LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021”). ATTO DI INDIRIZZO»; Determinazione Dirigenziale del Comune di Pietrasanta - Direzione Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Ufficio Demanio del 29 dicembre 2023, n. 2319, recante ad oggetto «DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE AL 31 DICEMBRE 2023 AI SENSI DELLA VERSIONE ORIGINARIA DELL'ART. 3, COMMA 3, L. 5 AGOSTO 2022, N. 118 (“LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021”)»; Determinazione Dirigenziale del Comune di Pietrasanta - Direzione Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Ufficio Demanio del 22 febbraio 2024, n. 308, recante ad oggetto «AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE UFFICIO PROPONENTE: DEMANIO OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2319 DEL 29.12.2023 AVENTE AD OGGETTO "DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME CON FINALITÀ TURISTICO RICREATIVE AL 31/12/2023 AI SENSI DELLA VERSIONE ORIGINARIA DELL'ART. 3, COMMA 3, L. 5 AGOSTO 2022, N. 118 (“LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021”)." – PRECISAZIONI»; E PER L'ANNULLAMENTO PER QUANTO OCCORRER POSSA dei seguenti atti: Determinazione Dirigenziale del Comune di Pietrasanta - Direzione Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Ufficio Demanio del 9 dicembre 2023, n. 2216, recante ad oggetto «RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AI SENSI DELLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118 – PRESA D'ATTO»; Nota del Comune di Pietrasanta – Ufficio Demanio Marittimo del 1° febbraio 2023, id 1611988, recante ad oggetto «DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2216 DEL 19 DICEMBRE 2022. PRECISAZIONI»; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETA' BAGNO NETTUNO DI BELLI VIRY DAMITA & C. S.A.S. il 18\3\2025 : dei seguenti atti: Deliberazione di Giunta del Comune di Pietrasanta 30 dicembre 2024 n. 486, recante ad oggetto «Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166 - indirizzi»; Determinazione Dirigenziale – Area Servizi del Territorio e alle Imprese – SUAP 31 dicembre 2024 n. 2169, recante ad oggetto «Differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166»; Determinazione Dirigenziale – Area Servizi del Territorio e alle Imprese – Demanio 26 febbraio 2025 n. 309, recante ad oggetto «Avvio del procedimento volto alla pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento in concessione di aree demaniali marittime»; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l’art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dall’art. 1 lett. a) n. 1 del d.l. 16 settembre 2024 n. 131, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di differimento o rideterminazione della scadenza delle concessioni demaniali marittime e avvio delle procedure di gara per l'affidamento delle aree
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti del Comune di Pietrasanta relativi alla scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, dapprima differita al 31 dicembre 2023 e successivamente al 30 settembre 2027, nonché l'atto di avvio del procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara. La ricorrente ha sostenuto che il proprio rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, fosse un rapporto pluriennale di durata indefinita, non soggetto ai principi di trasparenza e concorrenza derivanti dalla giurisprudenza europea, alla direttiva 2006/123/CE, alla cessazione dell'efficacia prevista dalla legge n. 118/2022 e ai principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'accertamento del diritto al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo automatico e senza soluzione di continuità.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito le censure relative alla qualificazione del rapporto concessorio, alla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea, alla legittimità degli atti comunali, ai rinvii pregiudiziali e alle questioni di legittimità costituzionale. Alla pubblica udienza del 28 maggio 2026 il difensore della ricorrente ha dichiarato, conformemente a una dichiarazione già depositata, il venir meno dell'interesse alla decisione; l'amministrazione resistente aveva preso atto della sopravvenuta improcedibilità. Il Collegio ha quindi dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d'interesse. Le spese sono state compensate, in ragione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.
condanna ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a.
La ricorrente aveva richiamato la norma a fondamento delle domande di condanna e di adozione delle misure conseguenti all'accertamento richiesto; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione per la sopravvenuta carenza d'interesse.
art. 36 cod. nav.
titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav.
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa per il rilascio dei titoli concessori richiesti; la domanda non è stata esaminata nel merito.
art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118
cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere
Indicato dalla ricorrente come disposizione la cui applicazione al rapporto concessorio avrebbe dovuto essere esclusa; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 1, lett. a), n. 1, d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla l. 14 novembre 2024, n. 166
cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027
Richiamato nei motivi aggiunti quale disciplina sopravvenuta sulla scadenza delle concessioni; non esaminato nel merito.
Direttiva 2006/123/CE
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno
La ricorrente ne ha contestato l'applicabilità al rapporto concessorio; il TAR non ha deciso la questione.
artt. 49, 56 e 63 TFUE
Invocati dalla ricorrente per sostenere l'incompatibilità della normativa nazionale e chiederne la disapplicazione; la questione non è stata esaminata.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
Invocato in relazione alla tutela del diritto di proprietà; la relativa questione è rimasta assorbita.
art. 36 d.l. n. 400/1993
art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i.
Indicato dalla ricorrente quale base dei titoli concessori richiesti; non esaminato per l'improcedibilità.
art. 99 c.p.a.
previa rimessione alla Corte costituzionale
Il testo richiama richieste di rinvio pregiudiziale e di rimessione, ma la sentenza non ha disposto alcuna rimessione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione e tale circostanza è dichiarata o comunque riconosciuta dalle parti, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse.
- La sopravvenuta carenza d'interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito le censure, le richieste di rinvio pregiudiziale e le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalle parti.
- La complessità dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia può giustificare la compensazione delle spese di giudizio in caso di declaratoria di improcedibilità condivisa dalle parti.
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