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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15512/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento senza preavviso intimato il 12/06/2018 all'Antonio Luiso (dipendente Agenzia delle Entrate) per presunta falsa attestazione di presenza in servizio per oltre 56 ore; questioni principali: (i) decorrenza e computo del termine decadenziale di 180 giorni per il deposito del ricorso giudiziale dopo l'impugnativa stragiudiziale (impugnativa stragiudiziale il 7/7/2018, ricorso depositato il 4/1/2019); (ii) dedotte irregolarità procedurali del procedimento disciplinare ex art. 55-bis/55-quater d.lgs. 165/2001 (ritardo nell'avvio, violazione del termine di 60 giorni per la conclusione); (iii) prospettata errata applicazione del rito (art. 409 c.p.c. vs rito “Fornero”); (iv) questioni di merito relativo all'applicabilità dell'art. 18 Statuto dei Lavoratori nella versione anteriore alla riforma 2012 e alla sussistenza della giusta causa ex art. 2119 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano dichiarato la decadenza dell'impugnazione per tardività: il termine di 180 giorni decorreva dal giorno successivo all'impugnativa stragiudiziale (dies a quo non computatur) e scadeva il 3/01/2019; il ricorso depositato il 4/01/2019 è quindi tardivo. I rilievi relativi al rito processuale e alle altre censure sono stati ritenuti inammissibili ovvero assorbiti dalla decisione sulla decadenza. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e degli oneri connessi (compensi ed eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002).

Norme richiamate

  • art. 6, Legge n. 604/1966 (testo dopo le modifiche di L. n. 183/2010 e L. n. 92/2012)

    «1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. 2. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo»

    La Corte ha applicato la disciplina modificata: la sequenza di adempimenti (impugnativa stragiudiziale, poi deposito del ricorso entro 180 giorni salvo attività conciliativa) è decadenziale. Il termine di 180 giorni è un termine 'a giorni' e va computato escludendo il dies a quo e computando il dies ad quem (art.155 c.p.c.).

  • art. 155, cod. proc. civ.

    «Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali»

    Applicato dalla Corte per stabilire che, nel calcolo dei 180 giorni decadenziali, non si computa il giorno dell'impugnativa stragiudiziale (dies a quo) mentre si computa il giorno finale (dies ad quem).

  • art. 55-quater, co. 1, lett. a), d.lgs. 165/2001

    Norma richiamata dall'Amministrazione per giustificare il licenziamento senza preavviso per false attestazioni di presenza. La Corte non ha esaminato nel merito la qualificazione disciplinare poiché ha deciso sulla decadenza procedurale.

  • art. 55-bis d.lgs. 165/2001

    Normativa che disciplina il procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione (obbligo di avvio 'senza indugio' e previsione di tempi procedimentali, ivi compresa la menzionata esigenza di concludere il procedimento entro 60 giorni secondo la censura del ricorrente). Il ricorrente ha invocato la violazione di tali oneri procedurali, ma la Cassazione non ha valutato tali censure nel merito, avendo rigettato il ricorso per decadenza.

  • art. 409 e ss., cod. proc. civ.

    Rinvio al rito ordinario del lavoro: il ricorrente deduceva la mancata applicazione del rito previsto dagli artt. 409 e ss. (rituale ordinario) invece del cosiddetto 'rito Fornero'; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché la parte non ha indicato il pregiudizio processuale concreto derivante dalla diversa scelta del rito.

  • art. 18, L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

    Il ricorrente sosteneva l'applicabilità della disciplina previgente alla riforma del 2012 per i licenziamenti della pubblica amministrazione; la Cassazione non ha affrontato la questione di merito, che è risultata assorbita dalla decisione sulla decadenza.

  • art. 2119 cod. civ.

    Richiamata dal ricorrente con riferimento alla sussistenza della giusta causa di recesso; non è stata esaminata nel merito per effetto della declaratoria di decadenza.

  • art. 13, d.P.R. n. 115/2002 (comma 1-quater e 1-bis)

    La Corte ha disposto l'annotazione relativa all'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, ai sensi delle suddette disposizioni.

Massime di principio

  • Il termine decadenziale di 180 giorni previsto dall'art. 6 L. 604/1966 (modificato) per il deposito del ricorso dopo l'impugnativa stragiudiziale è un termine 'a giorni': nel suo computo si esclude il dies a quo (il giorno dell'impugnativa) e si computa il dies ad quem; pertanto chi propone ricorso deve calcolare il termine a partire dal giorno successivo all'impugnativa e provvedere entro l'ultimo giorno utile.
  • Se il ricorso giudiziale viene depositato anche solo un giorno dopo la scadenza dei 180 giorni, esso è tardivo e il giudice di merito può dichiararlo inefficace per decadenza senza entrare nel merito delle altre censure sostanziali.
  • La doglianza sulla scelta del rito processuale è rilevante in Cassazione solo se la parte indica il pregiudizio processuale concreto derivante dalla mancata adozione del rito diverso (es. lesione del diritto di difesa, del contraddittorio); una generica contestazione del rito è inammissibile.
  • Le censure procedurali relative al procedimento disciplinare (es. presunta violazione dell'obbligo di avvio 'senza indugio' o del termine di 60 giorni per la conclusione) possono costituire valide difese di merito, ma rischiano di non essere esaminate se il ricorso è dichiarato decaduto per tardività: rispettare i termini processuali è prioritario per ottenere l'esame del merito.
  • Nel contenzioso contro la PA è prudente impugnare tempestivamente e, se possibile, depositare il ricorso prima della scadenza dei 180 giorni oppure esperire tutte le procedure conciliative/alternative nei termini previsti, poiché la mancata osservanza dei termini può determinare la chiusura anticipata della questione da parte dei giudici.

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