Cassazione Civile, Sentenza n. 15345/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la decisione di merito che ha negato talune indennità e ritenuto valide o invalide varie notifiche e nomine. I principali temi affrontati riguardano: (i) l'irregolarità della notifica dell'appello via posta elettronica ordinaria (anziché PEC) e le conseguenze sull'improcedibilità del gravame; (ii) la validità dell'incarico di preposizione a Struttura Complessa e la necessità di selezione prevista dalle norme (art. 15‑ter/15‑septies d.lgs. 502/1992); (iii) la spettanza delle indennità contrattuali (indennità di esclusività e indennità di Struttura Complessa) e la prova dell'esercizio in via esclusiva delle funzioni; (iv) questioni di ammissibilità e specificità dell'appello rispetto alle censure mosse.
La decisione
La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso: ha confermato che la notifica via posta elettronica ordinaria, quando inviata da casella PEC con ricevuta di accettazione, è da considerare nulla e non inesistente, e che la rinnovazione autorizzata dalla Corte d'appello sana il vizio notificatorio; ha ritenuto infondati i rilievi sull'inammissibilità dell'appello e sulla genericità delle censure; ha confermato la possibilità per la Corte di merito di valutare la nullità della nomina a dirigente per mancato svolgimento della procedura selettiva imposta dalla legge (nullità per violazione di norme imperative). Tuttavia, ha accolto parzialmente il sesto motivo: quanto alla indennità di Struttura Complessa la Corte ha ritenuto dovute le remunerazioni connesse all'effettivo svolgimento dell'attività (art. 2126 c.c.), pertanto la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla Corte d'Appello per nuovo esame. Sul punto dell'indennità di esclusività la Cassazione ha invece confermato l'esito negativo per mancata prova dell'esercizio in via esclusiva delle funzioni.
Norme richiamate
art. 3‑bis L. 53/1994
Disciplina il perfezionamento della notifica telematica; la sentenza utilizza il criterio della 'ricevuta di accettazione' per valutare l'esistenza di una fase di trasmissione, distinguendo fra notifica nulla (invio a casella ordinaria con accettazione) ed inesistenza (totale mancanza di flusso telematico provato)
d.p.r. 68/2005, art. 6
L'accettazione prova l'avvenuta spedizione da parte del gestore mittente; da ciò di regola ha inizio il flusso verso il destinatario, sicché la mancanza della ricevuta di consegna non prova automaticamente l'inesistenza della notificazione
Cass., SU, 14916/2016
«l'inesistenza della notificazione … è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità...»
Principio guida: solo quando manca totalmente l'atto (elementi essenziali) si può parlare di inesistenza; le difformità rientrano, di norma, nella nullità. Applicato alla notifica telematica per distinguere casi di nullità da inesistenza
art. 291 c.p.c.
Consente la rinnovazione della notificazione; la Corte ricorda che, in presenza di nullità notificatoria, la rinnovazione autorizzata sana l'introduzione del gravame
art. 360 c.p.c. (nn. 1,3,4)
Norme di riferimento per i motivi di cassazione (violazione di legge, motivo manifestamente fondato, nullità, ecc.), richiamate per valutare la correttezza delle motivazioni e l'interpretazione delle norme applicate dalla Corte d'appello
d.lgs. 502/1992 (art. 3, co. 1‑bis; art. 15‑ter; art. 15‑septies; art. 15‑quater, co. 4)
Regolano l'istituzione delle strutture e le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali; la mancata osservanza della procedura selettiva prevista dall'art. 15‑ter determina la nullità dell'incarico a dirigente di Struttura Complessa
d.lgs. 229/1999
Ha introdotto il co. 1‑bis dell'art. 3, rilevante nell'epoca delle delibere aziendali oggetto del giudizio; utilizzato per valutare la legittimità dell'istituzione delle strutture in assenza dell'atto aziendale
D.P.R. 384/1990 (artt. 47 e 116)
Richiamato in relazione ai requisiti di selezione/nomina per le posizioni dirigenziali nel periodo storico considerato
CCNL 8 giugno 2000 (art. 27, co. 11; art. 40; art. 41; art. 43; art. 27 co.7)
Regole contrattuali sulle caratteristiche delle 'strutture' e sulle indennità (posizione, struttura, esclusività); la Corte valuta la spettanza delle indennità alla luce della concreta prova dell'esercizio dell'attività
art. 2126 c.c.
Principio che consente il riconoscimento delle retribuzioni connesse all'effettivo svolgimento dell'attività, anche in presenza di nomina invalida: applicato per riconoscere indennità correlate all'attività concretamente svolta
art. 1418 c.c.
Norma sulle cause di nullità degli atti per violazione di norme imperative: invocata per affermare la nullità della nomina laddove la legge imponeva una procedura di selezione
artt. 342, 343, 434 c.p.c.
Richiamati nella valutazione del contenuto dell'appello e dei requisiti di specificità delle doglianze: la Corte ribadisce che l'appello deve individuare chiaramente le questioni e le doglianze, senza obbligo di progetto alternativo
Massime di principio
- La notifica via posta elettronica ordinaria, se inviata da casella PEC con ricevuta di accettazione del mittente, va considerata nullità e non inesistenza: occorre valutare la presenza di un 'flusso' telematico verso il destinatario; la mancata ricevuta di consegna PEC non prova automaticamente che nulla sia transitato.
- La rinnovazione della notifica autorizzata dalla Corte d'appello sana la nullità notificatoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; l'inesistenza (che impone adempimenti più rigorosi) è configurabile solo con prova della totale assenza del flusso telematico.
- La copia di atti aziendali o la menzione in delibere non basta di per sé a qualificare una articolazione come "Struttura Semplice" o "Struttura Complessa": è necessaria prova degli elementi di autonomia organizzativa (obiettivi, budget, responsabilità) e della corretta istituzione secondo la normativa vigente e l'atto aziendale.
- La mancata osservanza della procedura selettiva prevista dalla legge per il conferimento di incarichi dirigenziali publicistici determina la nullità dell'incarico quando si tratti di violazione di norme imperative; ciò non esclude però il diritto del preposto a ricevere le retribuzioni connesse all'effettivo svolgimento delle funzioni (art. 2126 c.c.).
- In sede di appello è legittimo devolvere al secondo grado la verifica della natura delle strutture e della prova documentale/registrativa; l'appello deve però contenere doglianze specifiche e argomentate sulle questioni contestate.
- Per ottenere indennità contrattuali come l'indennità di esclusività è necessario provare il requisito fattuale (esercizio in via esclusiva); l'assenza di tale prova comporta il diniego di tali indennità.
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