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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15345/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la decisione di merito che ha negato talune indennità e ritenuto valide o invalide varie notifiche e nomine. I principali temi affrontati riguardano: (i) l'irregolarità della notifica dell'appello via posta elettronica ordinaria (anziché PEC) e le conseguenze sull'improcedibilità del gravame; (ii) la validità dell'incarico di preposizione a Struttura Complessa e la necessità di selezione prevista dalle norme (art. 15‑ter/15‑septies d.lgs. 502/1992); (iii) la spettanza delle indennità contrattuali (indennità di esclusività e indennità di Struttura Complessa) e la prova dell'esercizio in via esclusiva delle funzioni; (iv) questioni di ammissibilità e specificità dell'appello rispetto alle censure mosse.

La decisione

La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso: ha confermato che la notifica via posta elettronica ordinaria, quando inviata da casella PEC con ricevuta di accettazione, è da considerare nulla e non inesistente, e che la rinnovazione autorizzata dalla Corte d'appello sana il vizio notificatorio; ha ritenuto infondati i rilievi sull'inammissibilità dell'appello e sulla genericità delle censure; ha confermato la possibilità per la Corte di merito di valutare la nullità della nomina a dirigente per mancato svolgimento della procedura selettiva imposta dalla legge (nullità per violazione di norme imperative). Tuttavia, ha accolto parzialmente il sesto motivo: quanto alla indennità di Struttura Complessa la Corte ha ritenuto dovute le remunerazioni connesse all'effettivo svolgimento dell'attività (art. 2126 c.c.), pertanto la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale profilo e rinviata alla Corte d'Appello per nuovo esame. Sul punto dell'indennità di esclusività la Cassazione ha invece confermato l'esito negativo per mancata prova dell'esercizio in via esclusiva delle funzioni.

Norme richiamate

  • art. 3‑bis L. 53/1994

    Disciplina il perfezionamento della notifica telematica; la sentenza utilizza il criterio della 'ricevuta di accettazione' per valutare l'esistenza di una fase di trasmissione, distinguendo fra notifica nulla (invio a casella ordinaria con accettazione) ed inesistenza (totale mancanza di flusso telematico provato)

  • d.p.r. 68/2005, art. 6

    L'accettazione prova l'avvenuta spedizione da parte del gestore mittente; da ciò di regola ha inizio il flusso verso il destinatario, sicché la mancanza della ricevuta di consegna non prova automaticamente l'inesistenza della notificazione

  • Cass., SU, 14916/2016

    «l'inesistenza della notificazione … è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità...»

    Principio guida: solo quando manca totalmente l'atto (elementi essenziali) si può parlare di inesistenza; le difformità rientrano, di norma, nella nullità. Applicato alla notifica telematica per distinguere casi di nullità da inesistenza

  • art. 291 c.p.c.

    Consente la rinnovazione della notificazione; la Corte ricorda che, in presenza di nullità notificatoria, la rinnovazione autorizzata sana l'introduzione del gravame

  • art. 360 c.p.c. (nn. 1,3,4)

    Norme di riferimento per i motivi di cassazione (violazione di legge, motivo manifestamente fondato, nullità, ecc.), richiamate per valutare la correttezza delle motivazioni e l'interpretazione delle norme applicate dalla Corte d'appello

  • d.lgs. 502/1992 (art. 3, co. 1‑bis; art. 15‑ter; art. 15‑septies; art. 15‑quater, co. 4)

    Regolano l'istituzione delle strutture e le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali; la mancata osservanza della procedura selettiva prevista dall'art. 15‑ter determina la nullità dell'incarico a dirigente di Struttura Complessa

  • d.lgs. 229/1999

    Ha introdotto il co. 1‑bis dell'art. 3, rilevante nell'epoca delle delibere aziendali oggetto del giudizio; utilizzato per valutare la legittimità dell'istituzione delle strutture in assenza dell'atto aziendale

  • D.P.R. 384/1990 (artt. 47 e 116)

    Richiamato in relazione ai requisiti di selezione/nomina per le posizioni dirigenziali nel periodo storico considerato

  • CCNL 8 giugno 2000 (art. 27, co. 11; art. 40; art. 41; art. 43; art. 27 co.7)

    Regole contrattuali sulle caratteristiche delle 'strutture' e sulle indennità (posizione, struttura, esclusività); la Corte valuta la spettanza delle indennità alla luce della concreta prova dell'esercizio dell'attività

  • art. 2126 c.c.

    Principio che consente il riconoscimento delle retribuzioni connesse all'effettivo svolgimento dell'attività, anche in presenza di nomina invalida: applicato per riconoscere indennità correlate all'attività concretamente svolta

  • art. 1418 c.c.

    Norma sulle cause di nullità degli atti per violazione di norme imperative: invocata per affermare la nullità della nomina laddove la legge imponeva una procedura di selezione

  • artt. 342, 343, 434 c.p.c.

    Richiamati nella valutazione del contenuto dell'appello e dei requisiti di specificità delle doglianze: la Corte ribadisce che l'appello deve individuare chiaramente le questioni e le doglianze, senza obbligo di progetto alternativo

Massime di principio

  • La notifica via posta elettronica ordinaria, se inviata da casella PEC con ricevuta di accettazione del mittente, va considerata nullità e non inesistenza: occorre valutare la presenza di un 'flusso' telematico verso il destinatario; la mancata ricevuta di consegna PEC non prova automaticamente che nulla sia transitato.
  • La rinnovazione della notifica autorizzata dalla Corte d'appello sana la nullità notificatoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; l'inesistenza (che impone adempimenti più rigorosi) è configurabile solo con prova della totale assenza del flusso telematico.
  • La copia di atti aziendali o la menzione in delibere non basta di per sé a qualificare una articolazione come "Struttura Semplice" o "Struttura Complessa": è necessaria prova degli elementi di autonomia organizzativa (obiettivi, budget, responsabilità) e della corretta istituzione secondo la normativa vigente e l'atto aziendale.
  • La mancata osservanza della procedura selettiva prevista dalla legge per il conferimento di incarichi dirigenziali publicistici determina la nullità dell'incarico quando si tratti di violazione di norme imperative; ciò non esclude però il diritto del preposto a ricevere le retribuzioni connesse all'effettivo svolgimento delle funzioni (art. 2126 c.c.).
  • In sede di appello è legittimo devolvere al secondo grado la verifica della natura delle strutture e della prova documentale/registrativa; l'appello deve però contenere doglianze specifiche e argomentate sulle questioni contestate.
  • Per ottenere indennità contrattuali come l'indennità di esclusività è necessario provare il requisito fattuale (esercizio in via esclusiva); l'assenza di tale prova comporta il diniego di tali indennità.

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