Cassazione Civile, Sentenza n. 15361/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la decisione del tribunale di Viterbo: il contratto di collaborazione stipulato tra la societa' e Calabrese e' stato ritenuto illegittimo per mancanza di un progetto valido e il rapporto e' stato qualificato come subordinato a tempo indeterminato. La societa' deduceva, tra l'altro, che il presunto progetto coincidente con l'oggetto sociale non poteva essere considerato invalido per i contratti anteriori alla legge n.92/2012 e sollevava questioni di incostituzionalita' dell'art.69 d.lgs. 276/2003; censurava inoltre carenze di motivazione e violazioni processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato i principi consolidati di giurisprudenza: il 'progetto' previsto dall'art.61 d.lgs. 276/2003 non puo' coincidere con la mera riproposizione dell'oggetto sociale o con prestazioni riconducibili alla normale routine aziendale; l'assenza di un progetto concreto comporta, secondo l'art.69 comma 1 (nella versione ratione temporis applicabile), la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione. La questione di costituzionalita' e' stata ritenuta manifestamente infondata alla luce di precedenti decisioni della Corte di Cassazione. La societa' e' stata condannata alle spese processuali e al versamento del contributo unificato supplementare se dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 276/2003, art. 61
definizione del contratto di lavoro a progetto quale forma di collaborazione coordinata e continuativa riconducibile a specifici progetti gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo
Il progetto deve essere specifico, distinto dall'attivita' ordinaria dell'impresa e suscettibile di valutazione distinta dalla routine; non puo' consistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale
D.Lgs. n. 276/2003, art. 69, comma 1
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
In caso di assenza di progetto il rapporto si converte automaticamente in subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione (applicabile ratione temporis anche ai contratti anteriori alle modifiche del 2012)
Legge n. 92/2012, art. 1, commi 23-25
modifiche alla disciplina dei contratti a progetto (novella interpretativa)
Ha chiarito e inasprito i requisiti del progetto e disciplinato le conseguenze della sua assenza; la Corte ha ritenuto tuttavia che il regime sanzionatorio dell'art.69, comma 1, fosse gia' interpretabile nella stessa direzione anche per i contratti anteriori, secondo la giurisprudenza consolidata
Costituzione, art. 41
libera iniziativa economica privata
La Corte ha ritenuto che l'applicazione delle sanzioni ex art.69 non violi l'art.41, poiche' trae origine da condotte datoriali violative di norme e persegue finalita' antielusive
Preleggi, art. 12
Richiamata in tema di interpretazione e applicazione delle norme; censita tra le norme citate in motivazione processuale
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Norme richiamate in relazione ai motivi di cassazione (violazione di legge e nullita' per difetto di motivazione); la Corte ha ritenuto infondate le doglianze procedurali
Codice di procedura civile, art. 132, n. 4
Richiamato in ordine ai criteri di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma quater
Norma richiamata in relazione all'obbligo del versamento del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Per qualificare un contratto come 'a progetto' il progetto deve essere specifico, dettagliato e distinto dalla mera ordinaria attivita' aziendale: deve prevedere azioni, tempi, risorse, ruoli e obiettivi valutabili.
- Se il progetto coincide con l'oggetto sociale o consiste in attività routinarie e prevedibili, non e' valido e il rapporto puo' essere qualificato come subordinato.
- Ai fini dell'art.69, comma 1 (nella versione ratione temporis), l'assenza di un progetto determina la conversione automatica in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto; la giurisprudenza di legittimità ritiene manifestamente infondate le censure di incostituzionalita' di tale meccanismo.
- Anche quando un progetto e' formalmente previsto, il comportamento successivo delle parti puo' far emergere un rapporto di subordinazione: in tal caso si applica la trasformazione secondo la tipologia negoziale di fatto realizzata (art.69, comma 2 e giurisprudenza).
- Per ridurre il rischio di qualificazione come rapporto subordinato, il datore deve documentare il progetto in modo specifico e verificabile (piani, tempi, deliverable, autonomia gestionale del collaboratore).
- Le contestazioni procedurali sul piano della motivazione o sull'interpretazione della norma sono spesso difficili da accogliere se contrastano con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione.
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