Cassazione Civile, Sentenza n. 15355/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del provvedimento di destituzione (comunicato il 17/04/2014) per violazione della procedura disciplinare prevista dagli artt. 53-58 Allegato A al R.D. n. 148/1931; dedotta nullità/inesistenza del provvedimento per carenza di potere dell'organo che ha disposto la sanzione e richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro o, in subordine, tutela indennitaria ai sensi dell'art. 18 legge n. 300/1970
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale del lavoratore e ha rigettato il ricorso incidentale della società. Ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Lecce (che aveva confermato il pagamento di un'indennità di 6 mensilità) e ha rinviato alla Corte d'Appello in diversa composizione per un nuovo esame alla luce dei principi affermati: la normativa speciale del R.D. n. 148/1931 in materia disciplinare degli autoferrotranvieri è ancora vigente; la mancata pronuncia del Consiglio di Disciplina, quando il lavoratore abbia esercitato l'opzione per il suo intervento, integra una 'nullità di protezione' della sanzione disciplinare (per compressione del diritto di difesa) e impone l'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, primo comma, legge n. 300/1970 nel testo novellato dalla legge n. 92/2012. Conseguentemente la Corte d'Appello dovrà riesaminare il caso e decidere anche sulle spese; il ricorso incidentale soccombente è condannato al versamento dell'eventuale ulteriore contributo unificato
Norme richiamate
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (Allegato A)
La disciplina speciale degli autoferrotranvieri (in particolare artt. 53-58 e art.54) è tuttora vigente e prevede una procedura disciplinare a fasi con attribuzione del potere di 'destituzione' al Consiglio di Disciplina quando il lavoratore ne richieda l'intervento; la mancata osservanza di tale procedura integra una nullità di protezione
Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), art. 18
art. 18, comma 1; art. 18, comma 6
L'art. 18 stabilisce le tutele per i licenziamenti/sanzioni nulle: la Corte richiama l'applicabilità della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, primo comma, nella fattispecie della nullità di protezione; la Corte d'Appello aveva invece applicato la tutela indennitaria ex comma 6, che la Cassazione ritiene inadeguata davanti a nullità di protezione derivante da norme speciali
Legge 28 febbraio 2012, n. 92 (riforma art. 18)
La modifica normativa dell'art.18 opera sul regime delle tutele; la Corte afferma che, anche dopo la novella, la tutela prevista dall'art. 18, primo comma, può trovare applicazione nelle ipotesi di nullità di protezione derivanti da violazioni di norme imperative (come quelle dell'Allegato A al R.D. 148/1931)
D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 102, lett. b
La devoluzione di funzioni amministrative non ha implicitamente abrogato la normativa speciale del R.D. 148/1931 per la generalità delle aziende di trasporto; eventuale soppressione dei CDD riguarda, per giurisprudenza, solamente le gestioni di competenza statale
Legge 12 luglio 1988, n. 270, art. 1
La previsione di derogabilità della normativa dell'Allegato A al R.D. 148/1931 da parte della contrattazione nazionale non equivale a sua abrogazione: la disciplina resta vigente fino a quando la contrattazione non abbia effettivamente operato la deroga
Codice Civile, art. 1418
La Corte inquadra la nullità derivante da violazione di norme imperative come 'nullità di protezione' rientrante nelle ipotesi dell'art. 1418 (nullità per contrarietà a norme imperative) con le conseguenti tutele applicabili
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamata in chiusa per aspetti processuali relativi al versamento del contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento
Massime di principio
- La normativa speciale disciplinare prevista dall'Allegato A al R.D. n. 148/1931 per il personale autoferrotranviario conserva efficacia e prevale in materia di procedimento disciplinare quando prevede tutele più favorevoli rispetto alla normativa generale.
- Se il lavoratore opta per il coinvolgimento del Consiglio di Disciplina, l'adozione della sanzione da parte del datore di lavoro (in luogo del CDD) integri una 'nullità di protezione' dovuta alla compressione del diritto di difesa; tale nullità può dare luogo alla tutela reintegratoria anziché alla mera indennità.
- La mancata costituzione o nomina del Consiglio di Disciplina da parte delle autorità non determina automaticamente l'abrogazione della norma speciale: la responsabilità per l'impossibilità di accesso alla procedura può ricadere sulla parte datoriale e incidere sulla validità della sanzione.
- La delegificazione (possibilità di derogare la normativa speciale mediante contrattazione collettiva) non equivale all'abrogazione: è necessaria una deroga concreta operata dalla contrattazione nazionale perché la norma speciale cessi di applicarsi.
- Le violazioni che incidono sulla titolarità del potere di sanzionare (ad es. esercizio del potere da organo incompetente) sono da considerarsi diverse dalle mere irregolarità procedurali; tali violazioni più radicali possono giustificare la reintegrazione piuttosto che l'indennizzo limitato previsto dall'art. 18, comma 6.
- In casi analoghi occorre valutare sempre: natura pubblicistica/privatistica del rapporto, se il lavoratore ha esercitato l'opzione per il CDD, l'esistenza di una deroga collettiva concreta, e la misura in cui la violazione ha compresso il diritto di difesa, per determinare se la tutela deve essere reintegratoria o indennitaria.
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