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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15311/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di rigetto del Tribunale e, dopo che la Corte d'Appello aveva dichiarato improcedibile il suo gravame per mancata prova della notifica dell'appello e del decreto di fissazione dell'udienza, ha proposto ricorso in Cassazione denunciando violazione degli artt. 348 e 350 c.p.c., dell'art. 221 co. 4 d.l. 3/2020 e dei principi costituzionali del diritto di difesa (art. 24 e 111 Cost.). In sostanza, ha contestato che, nella sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte disposto per l'emergenza Covid, la Corte d'Appello non abbia previamente chiesto alla parte appellante di documentare l'avvenuta notifica degli atti e il corretto instaurarsi del contraddittorio prima di dichiarare l'improcedibilità del gravame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte non può impedire all'appellante il diritto di provare la regolarità della notifica quando la verifica del contraddittorio è necessaria. Prima di sanzionare l'appello con l'improcedibilità, il giudice di merito doveva richiedere alla parte di fornire contezza dell'avvenuta notifica e, se necessario, rinviare l'udienza (in presenza o con modalità scritte) per consentire tale prova. La Corte d'Appello, non avendo effettuato tale richiesta e comunque non avendo consentito la verifica, ha emesso una decisione viziata da nullità che ha inciso sulla definizione del grado di giudizio. Perciò la Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 221, co. 4, d.l. 3/2020 (conv. L. 77/2020)

    «il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile».

    La Corte ha ricordato che la norma consente la sostituzione dell'udienza con note scritte, ma tale sostituzione non può precludere agli atti le funzioni tipiche dell'udienza, in particolare la possibilità di documentare la regolarità della notifica e del contraddittorio; il giudice deve comunque richiedere alle parti quanto necessario prima di dichiarare l'improcedibilità.

  • art. 127-ter c.p.c.

    La Corte osserva che la disciplina introdotta d'urgenza è stata poi recepita nel codice (art.127-ter): anche in tale veste la sostituzione dell'udienza con atti scritti non elimina il dovere di garantire il contraddittorio e la possibilità di integrare gli elementi necessari, quando la valutazione della regolarità del processo lo richieda.

  • art. 181 c.p.c.

    Richiamato come regola che si applica se nessuna parte deposita note scritte (equivalente di mancata comparizione). La Corte segnala che tuttavia l'uso di tale meccanismo non può impedire al giudice di chiedere chiarimenti o prove sul corretto instaurarsi del contraddittorio prima di applicare conseguenze estreme come l'improcedibilità.

  • art. 435 c.p.c.

    Citato nel contesto del rinvio d'ufficio dell'udienza: il rinvio può procrastinare la possibilità di costituzione della parte appellata e quindi incidere sulla valutazione della regolarità della notifica; ciò rafforza l'obbligo del giudice di accertare la situazione processuale prima di decidere.

  • art. 183 c.p.c.

    Riferimento normativo alla funzione dialogica dell'udienza: il giudice all'udienza può richiedere chiarimenti necessari e ciò si estende, per funzione, anche alla fase di appello sostituita da scritti, quando occorra acquisire elementi essenziali sul contraddittorio.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato per estensione della possibilità di richieste istruttorie e di chiarimenti da parte del giudice in sede di appello, coerentemente con la funzione dialogica dell'udienza.

  • art. 421, co. 1 c.p.c. (rito del lavoro)

    Usato come esempio normativo in cui è espressamente previsto che il giudice indichi le irregolarità degli atti e ordini depositi prima di decidere: rafforza il principio che il giudice deve aiutare a sanare vizi formali prima di definire negativamente l'appello.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente e valorizzato dalla Corte come principio costituzionale del diritto di difesa: l'atto di dichiarare l'improcedibilità senza aver consentito la prova della regolare notifica lederebbe questo diritto.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione ai principi di ragionevole durata del processo e di pieno diritto di difesa; la Corte rileva la necessità di rispettare le garanzie costituzionali anche nelle modalità semplificate di trattazione.

  • artt. 348 e 350 c.p.c.

    Norme richiamate dal ricorso (sopravvenienze e nullità?) oggetto di doglianza; la Corte, pur non entrando nel merito di quelle specifiche censure, rileva che il vizio procedurale relativo alla mancata verifica del contraddittorio ha reso invalida la decisione di improcedibilità.

  • Cass. 22 luglio 2002, n. 10707

    Precedente citato per sostenere la necessità per il giudice di ordinare il deposito dei fascicoli di parte prima di decidere sfavorevolmente l'appellante: orientamento coerente con il principio di collaborazione e aiuto del giudice al contraddittorio.

Massime di principio

  • La sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte (art.221 co.4 d.l. 3/2020 / art.127-ter c.p.c.) non esonera il giudice dall'obbligo di garantire il contraddittorio: quando sia necessaria la verifica della regolarità della notifica o dell'instaurazione del contraddittorio, il giudice deve richiedere alle parti le prove del caso prima di dichiarare l'improcedibilità.
  • Prima di sanzionare l'appello con improcedibilità per mancata prova della notifica, il giudice deve: a) chiedere alla parte appellante di esibire documentazione comprovante la notifica; b) eventualmente rinviare l'udienza (in presenza o con le modalità scritte) per consentire la produzione; in mancanza, la decisione è viziata e suscettibile di cassazione.
  • L'udienza, anche se svolta per iscritto, mantiene una funzione dialogica: il giudice può e deve sollecitare chiarimenti o integrazioni necessari alla definizione del processo, specie quando la posizione processuale di una parte (es. mancata costituzione dell'appellato) renda cruciale la prova del corretto instaurarsi del contraddittorio.
  • Per i difensori: se l'udienza è sostituita da note scritte, presentare tempestivamente prova della notifica (ricevute, attestazioni, formule di notifica) o, se non consentito il deposito di documenti, chiedere entro i termini l'istanza di trattazione orale o l'ordine del giudice per il deposito di documenti integrativi.
  • Per i giudici di merito: applicare con prudenza i meccanismi semplificati introdotti per l'emergenza, evitando decisioni che precludano in radice il diritto di difesa; in caso di dubbi sulla regolarità della costituzione/ notifica, adottare provvedimenti interlocutori per consentire la regolarizzazione.
  • Il vizio procedurale relativo alla mancata verifica del contraddittorio ha efficacia tale da determinare la nullità della decisione che incide sul diritto di difesa e comporta la cassazione con rinvio.
  • Questi principi si applicano anche dopo la conversione delle norme 'Covid' nel codice: le regole ordinarie che tutelano il contraddittorio e il diritto di difesa non vengono meno per ragioni di modalità telematiche o scritte.

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