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Sentenza

Sentenza n. 482/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Macerata n. 6/2025, depositata e resa pubblica il 15.09.2025, sez. lavoro e previdenza, r.g. 467/2023;

Giustizia amministrativa202600084

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata n. 6/2025, con cui era stato riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e disposto il pagamento delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza dell'Amministrazione alla sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione lavoro e previdenza, che aveva riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici individuati nella pronuncia. La sentenza era stata regolarmente notificata e su di essa si era formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria. La ricorrente ha quindi chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. L'Amministrazione si è costituita solo formalmente e non ha opposto ragioni contrarie all'esecuzione o alla spettanza della pretesa. È stata inoltre richiesta la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione prima della proposizione del giudizio. Nel merito ha accertato l'inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Macerata, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale competente presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, attribuendogli un termine di 120 giorni dall'investitura e il potere di adottare gli atti necessari all'esecuzione, anche mediante variazioni di bilancio, stipulazione di mutui o prestiti e ricorso alla struttura organizzativa regionale. Ha rigettato la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del Commissario ad acta. Ha infine condannato l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente nel giudizio presupposto; la sentenza di ottemperanza ne impone l'attuazione nei limiti e secondo le modalità stabilite dal titolo giudiziale.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti dell'Amministrazione è procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può adottare misure coercitive e nominare un Commissario ad acta; nel caso concreto non è stato riconosciuto l'indennizzo di cui al comma 4, lettera e), ritenendo sufficiente la nomina del Commissario.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è passata in giudicato, è stata notificata all'Amministrazione e sono decorsi 120 giorni senza adempimento, il creditore può proporre giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione che si costituisce soltanto formalmente e non contesta né la formazione del giudicato né la spettanza e l'azionabilità della pretesa non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza quando il titolo non risulta eseguito.
  • Accertata l'inottemperanza a una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli i poteri necessari all'esecuzione.
  • La nomina del Commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente e giustificare il rigetto della richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., quando non emergano particolari ragioni per dubitare del sollecito adempimento dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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