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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05215/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso conseguente all'adesione alla definizione agevolata e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia delle entrate non ha svolto difese. Ha infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della non sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna. Nel corso del giudizio di legittimità hanno aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016 (cd. rottamazione dei ruoli), e hanno quindi dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 193 del 2016

    L'adesione alla definizione agevolata ha reso possibile la rinuncia al ricorso e ha determinato l'estinzione del giudizio.

  • L. n. 225 del 2016

    conversione del d.l. n. 193 del 2016

    La norma di conversione è richiamata quale base della disciplina della definizione agevolata invocata dai ricorrenti.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è stata dichiarata dai ricorrenti con effetti estintivi del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    La Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per l'eventuale ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • L'adesione del ricorrente a una definizione agevolata del debito può costituire causa di rinuncia al ricorso e condurre all'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, la Corte dichiara l'estinzione del processo, senza statuire sulle spese se la controparte non ha svolto difese.
  • Quando non risultano i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, la Corte ne dà espressamente atto nel provvedimento conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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